di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2019
Avere rapporti sessuali con la propria moglie può costituire violenza, anche se all'atto del congiungimento carnale la donna non oppone un dissenso esplicito, ma nella relazione subisce violenze fisiche o psicologiche che ne riducono l'autodeterminazione.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 44956 depositata ieri, ha confermato la configurabilità del reato previsto dall'articolo 609 del Codice penale ogniqualvolta sia lesa la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. La condanna era stata di 6 anni e 6 mesi di reclusione per il ricorrente riconosciuto responsabile anche del reato di maltrattamenti in famiglia verso la moglie e violazione degli obblighi di assistenza, in particolare verso i figli minori.
Il ricorso - Il ricorrente sosteneva fondamentalmente l'illegittimità della condanna - confermata in entrambi i giudizi di merito - perché fondata solo su testimonianze dirette della parte offesa e di testimoni "parziali" in quanto parenti di lei. Ovviamente il giudice è chiamato a un accertamento più rigoroso della veridicità delle dichiarazioni se sussistono motivi di astio o risentimento. Comunque nulla esclude, in via di principio, l'accertamento della responsabilità penale solo sulla base delle affermazioni della vittima di un delitto. Inoltre, il ricorso contestava l'attendibilità della moglie proprio perché da lei stessa era stato affermato che mai il marito era stato violento o maltrattante nei confronti delle figlie. Ciò al contrario, dice la Cassazione, depone a favore dell'assenza di un generale malanimo della moglie denunciante nei confronti del coniuge.
La conferma - Confermati quindi tutti e tre i reati contestati. I maltrattamenti non si potevano infatti escludere - come pretendeva il ricorrente - sulla base del fatto che la donna indicasse solo se stessa come vittima del reato e attraverso atti non reiterati perché spesso diversi per modalità e finalità.
Infatti, l'abituale tendenza ad annichilire la donna-moglie può ben essersi manifestata con condotte diverse che oscillino tra violenze fisiche e affermazioni svilenti o anche attraverso un forte controllo dei suoi movimenti. E a nulla rileva che vi siano stati momenti "pacifici" tra i due se di fatto negli anni sono stati reiterati atti che hanno determinato la sopraffazione.
La Cassazione ha rigettato anche la contestazione del ricorrente contro il cumulo tra i reati di violenza sessuale e maltrattamenti. E, ha infatti chiarito che l'abuso sessuale non può essere annoverato come uno degli atteggiamenti maltrattanti se mira non solo allo svilimento dell'altro coniuge, ma ne coarta la libertà sessuale.









