di Nicola Galati
La Ragione, 12 marzo 2025
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio punito con la pena dell’ergastolo. Si tratta dell’ennesimo caso di populismo penale: una strumentalizzazione politica del diritto penale, mediante la proposta di introdurre una nuova fattispecie di reato dal forte impatto simbolico (peraltro annunciata proprio alla vigilia dell’8 marzo), con l’intento di rassicurare la collettività su un tema di forte impatto emotivo. Nessuno nega la gravità e la tragicità del fenomeno, si contestano però l’utilità e la legittimità della soluzione proposta. Innanzitutto è doveroso un chiarimento, perché è passato il messaggio infondato secondo cui a oggi il femminicidio non sarebbe punito (o quantomeno non con l’ergastolo). Se finora nel nostro ordinamento non è previsto un reato autonomo che punisca espressamente il femminicidio (cori esso intendendosi l’uccisione di una donna da parte di un uomo con un movente di genere), è pur vero che tali condotte sono comunque previste e punite come circostanza aggravante del reato di omicidio. Ma soprattutto, il femminicidio è già punibile con la pena dell’ergastolo, come dimostrano recenti e noti fatti di cronaca.
Infatti, l’art. 577 n. 1 del Codice penale prevede la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso “contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”. L’art. 576 n. 5.1 del Codice penale prevede la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso dallo stalker nei confronti della vittima. Si induce ulteriormente in errore il cittadino facendo credere che, nel nuovo disegno di legge, sarebbe prevista automaticamente la pena dell’ergastolo per il femminicidio. Non è e non può essere così, in quanto saranno sempre i giudici a valutare nel caso concreto la gravità dei fatti e la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti che riducano la pena. È pertanto una riforma sicuramente inutile, che mostra anche diverse criticità.
La formulazione provvisoria punisce infatti con l’ergastolo “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Si evidenzia immediatamente un potenziale profilo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, secondo cui tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso (art. 3 della Costituzione).
Perché allora la stessa pena non c prevista per chi cagiona la morte dì un uomo per le medesime motivazioni di genere? Si ricorre inoltre a concetti indeterminati, in violazione dei principi di determinatez2.a e tipicità della norma penale, con prevedibili problemi interpretativi legati all’eccessiva discrezionalità lasciata all’interprete.
Il disegno di legge propone anche, nei casi di codice rosso, l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero e non più della polizia giudiziaria. Norma che rischierebbe soltanto di complicare e allungare i tempi del procedimento, alla luce del carico di lavoro delle Procure. In conclusione, non si sentiva la necessità dell’ennesima ‘norma spot’ che appalta al diritto penale l’impossibile risoluzione di problematiche sociali e culturali.










