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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2021

 

Ciò che non perde rilevanza è lo stato di timore e di annichilimento psicologico determinato dalle vessazioni subite o prospettate. Non è illogico per la Cassazione che il coniuge venga assolto dal reato di violenza sessuale e condannato per quello di maltrattamenti ai danni dell'altro coniuge sulle cui dichiarazioni poggiavano entrambe le imputazioni. La Corte con la sentenza n. 17359/2021 respinge infatti il ricorso che pretendeva un inevitabile effetto domino dell'assoluzione sulla credibilità della parte offesa per il reato residuo.

L'esclusione del reato di stupro si fonda obiettivamente sull'asserita capacità di autodeterminazione della moglie. Autodeterminazione che può essere affermata come esistente solo conoscendo tutte le valutazioni di merito fatte dal giudice della cognizione e sol o in parte riportate dalla sentenza di legittimità. La Cassazione riporta il ragionamento del giudice di merito che ha ravvisato come libera scelta al congiungimento carnale quella operata dalla moglie al fine di evitare conseguenti episodi di maltrattamento. Anzi specifica la Cassazione che la donna si sarebbe prestata a quello che lei aveva però denunciato come stupro per l'esplicito fine di non venire picchiata. Ma proprio dall'avvenuto accertamento di merito di tale circostanza che aveva determinato il consenso al rapporto sessuale la Cassazione afferma che non si può argomentare come priva di fondamento probatorio l'accusa e la condanna per i maltrattamenti. Anzi da tale circostanza - che ha determinato il consenso della donna - risulta pienamente provato lo stato di soggezione fisica e soprattutto psichica derivante dai maltrattamenti del marito.

La difesa del ricorrente non esclude che la condanna per i reati contestati possa poggiare esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa senza bisogno di riscontri esterni, ma pretende di vedere travolta la credibilità della vittima dal fatto che sia intervenuta assoluzione per uno dei delitti di cui ha accusato l'imputato. Nel caso concreto la Cassazione per smentire la prospettazione difensiva sottolinea che la credibilità della vittima sia rafforzata anche dalla sua mancata costituzione come parte civile nel processo in quanto ciò prova l'assenza di qualsiasi finalità lucrativa su una così triste vicenda.