di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 giugno 2019
Il prossimo 22 ottobre i giudici dovranno decidere sul divieto di accesso ai benefici. Oltre all'avvocato Vianello, difensore dell'ergastolano Cannizzaro, fra le parti ammesse c'è anche nessuno tocchi caino, che denuncia il carattere crudele, inumano e degradante della misura.
Siamo nell'anno domini che mette in discussione soprattutto il 4bis (l'articolo dell'ordinamento penitenziario che prevede la preclusione all'accesso dei benefici), e non è la politica a farlo, vista la forte componente populista che prevale trasversalmente nella visione del diritto penale, ma sono i giudici, che hanno investito la Corte costituzionale ritenendo fondate le questioni sollevate di legittimità costituzionale dell'articolo 4 bis comma 1 della legge del 1975.
La data, quella più importante, è fissata per il 22 ottobre 2019, alle ore 9.30, presso il palazzo della Consulta, e si terrà l'udienza pubblica nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, la parte che vieta la concessione dei benefici ai condannati per taluni reati, se non in presenza della collaborazione ai sensi dell'art. 58 er, quando non sia impossibile o inesigibile. In questo caso specifico parliamo del divieto del permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo condannato per il 416bis, l'associazione di tipo mafioso.
La questione è unica, perché in sostanza il permesso (come recita il comma 1 del 4bis) può essere concesso solo con la collaborazione. Parliamo dell'ordinanza della Cassazione relativa all'ergastolano Sebastiano Cannizzaro, assistito dall'avvocato Valerio Vianello Accorretti, che accoglie quasi totalmente la questione del ricorrente, ovvero la sospetta incostituzionalità dell'art. 4bis per violazione degli art. 27, comma 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 3 Cedu.
Ad opinione del ricorrente la preclusione assoluta stabilita dalla norma censurata "si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impedisce il raggiungimento delle finalità riabilitative proprie del trattamento penitenziario, sia perché appare disarmonica rispetto ai principi affermati dall'art. 3 Cedu".
La Corte costituzionale, quindi, il 22 ottobre, dovrà decidere se disinnescare almeno parzialmente il meccanismo di preclusione all'accesso dei benefici di cui all'art. 4 bis. Parzialmente, perché il quesito rimesso alla Consulta riguarda solo i condannati all'ergastolo ostativo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c. p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che richiedono la concessione di un permesso premio nonostante la mancanza di una condotta di collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario.
Oltre all'avvocato Valerio Vianello, che rappresenterà l'ergastolano Cannizzaro, fra le parti ammesse a partecipare all'udienza vi è anche l'associazione, costituente del Partito Radicale, Nessuno Tocchi Caino che, nell'ambito di un progetto teso a sensibilizzare l'opinione pubblica sul carattere crudele, inumano e degradante dell'ergastolo ostativo, ha presentato alla Consulta un intervento amicus curiae. L'ammissione di Nessuno Tocchi Caino a partecipare e avanzare i propri argomenti all'udienza pubblica del 22 ottobre 2019 - ove sarà presente l'Avvocato Andrea Saccucci del Foro di Roma - rappresenta sicuramente una grande notizia, non solo per l'associazione, ma soprattutto per tutti gli "ergastolani ostativi", che ora sanno di poter contare su un autorevole rappresentanza dinnanzi alla Corte costituzionale.
Infatti, con il proprio intervento, Nessuno Tocchi Caino fornirà alla Corte informazioni in merito alle condizioni concrete cui sono sottoposti gli oltre 1.100 individui, che stanno scontando la pena dell'ergastolo ostativo nelle carceri italiane, soprattutto per quello che riguarda la possibilità di accedere e completare con successo programmi trattamentali senza godere dei permessi premio e degli altri benefici penitenziari, e indicherà parametri normativi e giurisprudenziali di diritto internazionale dei diritti umani di immediata rilevanza per la soluzione della questione.
Da una prospettiva più generale, inoltre, l'ammissione di Nessuno Tocchi Caino all'udienza pubblica rappresenta un ulteriore passo verso la progressiva "apertura" del giudizio incidentale di legittimità costituzionale ad associazioni della società civile portatrici di interessi qualificati - quale è sicuramente Nessuno Tocchi Caino per quanto riguarda la questione dell'ergastolo ostativo.
Le altre questioni dinanzi alla Corte costituzionale
Se il 22 ottobre sarà una data importante, intanto la Corte Costituzionale dovrà affrontare comunque altre questioni sempre legate al reato ostativo. Il 5 giugno dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del 4 bis nei confronti di chi ha in corso espiazione di pena inflitta per un fatto che, pur qualificato ai sensi dell'art. 630 cod. pen., sia stato riconosciuto di lieve entità, e per il quale la presunzione (praticamente assoluta) che lo stesso costituisca espressione di criminalità esercitata in forma organizzata o comunque particolarmente pervasiva che giustifichi il regime di esclusione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione - non sembra, secondo la Cassazione, avere fondamento ragionevole.
Ma si aggiungono altre ordinanze, come quella depositata qualche giorno fa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (estensore dottor Fabio Gianfilippi) che rimette alla Corte Costituzionale la stessa questione di Cannizzaro, quindi la costituzionalità del 4bis nella parte in cui preclude, al condannato all'ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l'associazione di cui all'art. 416bis, l'accesso al permesso premio.
Per questo è probabile che venga accorpata alla questione proposta dalla Cassazione relativa a Cannizzaro e quindi discussa in Corte Costituzionale lo stesso 22 ottobre prossimo. Così come con altra ordinanza di qualche giorno fa, la prima sezione della Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente fondata la questione di costituzionalità riguardante il 41bis (il cosiddetto carcere duro), per contrarietà agli art 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicuratala assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità".
Tale ordinanza è stata emessa grazie al reclamo proposto dall'avvocata Barbara Amicarella del foro de L'Aquila, in seguito al cui accoglimento, dinanzi al magistrato di sorveglianza di Spoleto, l'Avvocatura di Stato aveva proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Perugia: il ricorso veniva respinto, ma non contenta l'Avvocatura di Stato proponeva ricorso per Cassazione e in quella sede la Corte trasmetteva gli atti alla Consulta, come del resto aveva sin dall'inizio auspicato l'avvocato Barbara Amicarella.









