di Massimo Krogh
Il Mattino, 1 ottobre 2019
Tra le riforme senza successo, quelle sulla giustizia hanno sicuramente il primato. Ora ne avanza un'altra, quella di portare la durata complessiva del processo ad un massimo di quattro anni. Ci vuol poco a prevedere un altro insuccesso; per parlare di penale, come in altre occasioni ho già detto, la responsabilità non può risalire ai magistrati, che lavorano con impegno e passione, ma al numero enorme di processi, spesso inutili, che il nostro sistema giudiziario produce con l'obbligatorietà dell'azione penale.
La quale interviene come supplenza alla inefficienza della pubblica amministrazione, una supplenza, peraltro, divenuta impropriamente stabile. Vi è poi da dire, fra le stranezze del nostro processo, che i molti reclami previsti dal legislatore come una garanzia, si trasformano in danno, poiché nella gestione concreta rendono il nostro processo una "lumaca" dannosa per tutti. Altra stranezza: vige il principio del libero convincimento del giudice, nato con la Rivoluzione Francese e da noi ereditato con il codice napoleonico.
Dovrebbe essere una garanzia, ma il risultato è che, con l'uso personale che ogni giudice può fare del proprio convincimento, lo stesso fatto può essere considerato per un giudice un reato e per un altro giudice un fatto penalmente irrilevante. In altre parole, il nostro servizio giudiziario privilegia la verità materiale, cioè quella reale, piuttosto che quella emergente dalle carte processuali. Tutto ciò produce un panorama molto variabile.
In questo contesto burocratico sommerso da incertezze, la Cassazione ha una funzione nomofilattica, cioè quella di assicurare la certezza del diritto attraverso l'uniformità della interpretazione normativa; ma è ovvio che i contrasti vi sono e viziano la funzione nomofilattica della Cassazione. Per evitare un ingresso nel merito, da parte della Corte di legittimità, nel 1988 si introdusse il criterio per cui il vizio di motivazione da introdursi nel ricorso per cassazione dovesse risultare dal testo stesso della sentenza impugnata.
Su questi temi si aprì un dibattito durato anni e alla fine, nel 2006, intervenne la modifica perla quale il vizio di motivazione potesse essere dedotto anche per incompatibilità della sentenza gravata con atti del processo (riforma Pecorella). Penso di non sbagliare affermando che nel nostro Paese il "male assoluto" sia la burocrazia, entrata insidiosamente anche nei codici e quindi nei processi; potrei citare molti articoli dei codici che si perdono in richiami di altri articoli in un circuito senza fine che rende possibile ogni giudizio diverso da un altro e che produce una confusione insostenibile.
Provate a leggere l'articolo 163 del codice penale, un labirinto sul come si può entrare o uscire dal carcere. Ancora, il ricorso per cassazione può farsi per "manifesta" illogicità. Perché manifesta, esiste forse la illogicità "occulta"? Ciò solo per segnalare la sovrabbondanza burocratica di cose inutili che rendono il servizio giudiziario una sorta di rebus bisognoso di continui chiarimenti e dunque di continue riforme, destinate all'insuccesso. Di qui la necessità di sempre nuove riforme, di qui il fallimento di ogni riforma e la proposizione di un'altra.
Non credo sia sbagliato affermare che il problema nasce e sopravvive per un difetto di cultura divenuto generazionale. La cultura non si promuove con le riforme. Naturalmente, il ricambio culturale necessita di tempi molto lunghi.
È vero, ma questi tempi non possono abolirsi con riforme inutili, che invece li allungano. Nell'attesa e nella speranza di un ricambio culturale, oggi occorrerebbe forse più astinenza degli avvocati e delle parti nella produzione civilistica e più prudenza peri pubblici ministeri nelle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.










