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di Anna Larussa


altalex.com, 25 gennaio 2021

 

Per la Cassazione è modalità non consentita, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (sentenza n. 487/2021). "In assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni".

In questi termini si è espressa la I Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 8 gennaio 2021, n. 487 (testo in calce), ribadendo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al divieto di uso della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti di parte nel processo penale.

Il fatto - Nel caso sottoposto all'esame della Corte il ricorso per cassazione, a mezzo pec, era stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva rigettato le istanze avanzate dal proposto, in regime custodiale per altra causa, volte ad ottenere misure alternative alla detenzione per il titolo già in esecuzione. Con esso la Difesa si doleva della celebrazione dell'udienza in presenza del difensore d'ufficio in luogo del rinvio d'ufficio della stessa a data successiva al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g del d.l. n. 11/2020. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che il detenuto aveva richiesto espressamente la trattazione dell'udienza.

La sentenza - In disparte l'inammissibilità del motivo proposto, comunque dichiarato tale, avuto riguardo alla richiesta espressa di trattazione dell'udienza da parte del detenuto (ancorché si trattasse di detenzione per altra causa e, quindi, a stretto rigore, non rientrante nell'eccezione alla regola generale del rinvio d'ufficio: arg. Ex art. 2 comma 2 lett. G d.l. 11/2020), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con un mezzo non consentito.

La statuizione ribadisce un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso alla pec, nel processo penale, non è consentito alle parti per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito negli uffici, poiché si tratta di un mezzo riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero e per le notificazioni disposte dall'Autorità giudiziaria. La mancanza, nelle disposizioni che regolano il processo penale, di norme che consentano l'inoltro per via telematica degli atti confermerebbe tale assunto, ad onta della equiparazione del valore legale della pec a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale (art. 48).

A riguardo la Corte ha richiamato una recente pronuncia (Cass. Pen., 32566/2020) che, nel dichiarare in quel caso inammissibili i motivi nuovi di ricorso trasmessi mediante posta elettronica dal Procuratore generale nell'ambito del giudizio ex art. 311 c.p.p., ha statuito che l'equiparazione di cui sopra non ha diretta applicazione all'uso di tale strumento nel processo penale se non nei limiti del Decreto del Ministero della Giustizia 44/2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24) e solo a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 del detto DMG (che, prima dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici, accerti l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio).

Nel processo penale, in materia di impugnazioni, vige, come noto, il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione dell'atto di impugnazione previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p. la cui inosservanza è sanzionata con la inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 591 lett. c). Ne consegue che, in difetto di una norma specifica che consenta il deposito telematico, il ricorso per cassazione non può essere proposto a mezzo pec.

Tale norma specifica la Corte non ha individuato neppure nella normativa di emergenza posto che l'art. 83 comma 11 bis d.l. 18/2020 ha previsto tale possibilità solo per i ricorsi civili sino al 31 luglio 2020 e subordinatamente all'adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati mentre l'art. 24 comma 4 del d.l. n. 137/2020 (che ha previsto la possibilità di trasmissione via pec per atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati nei primi due commi della stessa norma ovvero memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. per i quali è previsto il deposito dal portale del processo penale telematico) trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione (Cass. Pen., 32566/2020). In forza di tali assunti la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.