sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giustino Parisse

 

Il Centro, 23 dicembre 2020

 

La Cassazione decide sul ricorso presentato da un detenuto. I giudici: "Non è motivo valido per ottenere domiciliari o sospensione della pena". Il rischio teorico di essere contagiati in carcere dal Covid non è motivo per ottenere la sospensione, il differimento della pena o la detenzione domiciliare. Lo ha stabilito la Cassazione decidendo sul ricorso di un detenuto in carcere all'Aquila.

Il suo legale aveva sostenuto che, in base a una relazione sanitaria, il suo assistito correva il rischio "di morte qualora si infetti dal virus". E questo anche a causa di malattie pregresse. Secondo la Cassazione, che ha confermato la prima decisione del tribunale di sorveglianza "è opportuno premettere che il giudice, chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presìdi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare all'interessato.

Le valutazioni in punto di compatibilità del regime carcerario devono essere però ancorate a specifici elementi di fatto e non possono basarsi invece su congetture, ipotesi o generiche probabilità - ancorché ispirate dal principio di massima precauzione - perché, diversamente opinando, la valutazione delle condizioni di salute sarebbe rimessa al mero arbitrio, alle umane debolezze e fragilità e, in ultima analisi, esporrebbe i soggetti tenuti a effettuare le valutazioni mediche e giudiziarie a un rischio imponderabile di subire gravi conseguenze professionali e disciplinari per eventi del tutto aleatori.

Ebbene, nel caso di specie le relazioni sanitarie e, per parte loro, gli scritti difensivi non prospettano alcun effettivo rischio di infezione tale determinare un concreto e immediato pericolo di morte per il detenuto. Risulta perciò pienamente aderente ai canoni valutativi prima richiamati, nonché alla buona logica, la conclusione cui è giunto il Tribunale di sorveglianza che ha escluso - trattandosi di un rischio generico di rilievo planetario - che sussista uno specifico, concreto ed effettivo rischio di esposizione del condannato all'agente patogeno che possa costituire, al di là di specifiche e concrete situazioni di rischio che devono essere puntualmente documentate, una condizione tale da influire negativamente sul giudizio di compatibilità con il regime detentivo di un soggetto nei confronti del quale era già stata recentemente compiuta ampia valutazione delle condizioni di salute, giudicate compatibili col trattamento carcerario". Da qui il rigetto del ricorso.