di Maria Chiara Vinciguerra*
Corriere della Sera, 6 luglio 2019
Il caso Assange e la tutela degli informatori. Per alcuni patriota dell'umanità e ingiusto martire nella promozione di trasparenza e libertà, per molti altri truffatore, spia o cospiratore, con il suo recente arresto Julian Assange ha rivelato ancora una volta le contraddizioni intrinseche del dibattito sui whistleblower (cioè gli informatori), polarizzato tra promotori o critici della tutela degli stessi. Antoine Deltour (WikiLeaks), Andrea Franzoso (caso Ferrovie Nord) ed Edward Snowden sono solo alcuni tra i tanti altri whistleblower che pagano giornalmente il prezzo delle proprie segnalazioni a livello personale e professionale.
L'attacco ai danni di Assange e la sua categoria viene giustificato sulla base di presunta cospirazione, faziosità e spionaggio. Eppure, le principali organizzazioni sovranazionali e internazionali - non ultimi il Consiglio d'Europa, l'Ue e l'Ocse - da anni lodano il coraggio e il valore societario dei whistleblower come strumento chiave nella lotta internazionale contro la corruzione. Secondo il Consiglio d'Europa (2014), la protezione dei medesimi rappresenta un aspetto cruciale della libertà d'espressione e di coscienza, mentre per l'Ocse i whistleblower facilitano l'individuazione di malefatte organizzative, frode e corruzione.
La tutela legislativa dei whistleblower è ormai da decenni divenuta realtà nei Paesi anglofoni (in Uk nel 1998, negli Usa nel 1989), laddove solo una recente innovazione nel contesto dell'Europa continentale. Secondo la Commissione Europea, solo 10 Paesi membri hanno introdotto meccanismi esaustivi per la tutela dei whistleblower. Tra questi, l'Italia ha introdotto nel novembre 2017 dei provvedimenti legislativi a tutela dei whistleblower in modifica del decreto legislativo del 20 marzo 2001, mentre il Parlamento Europeo ha raggiunto la maggioranza per l'introduzione di una direttiva a protezione dei whistleblower lo scorso aprile 2019, previo consenso a breve del Consiglio dei ministri.
Una volta entrata in vigore, i Paesi Ue avranno due anni per armonizzare la propria legislatura secondo la nuova direttiva. Il paradigma secondo cui la tutela dei whistleblower sia uno strumento chiave nella lotta contro la corruzione segue il modello teorico della modernizzazione dello stato, ovvero l'introduzione graduale di leggi anti-corruzione, integrità o whistleblowing che vadano a individuare episodi di corruzione una volta verificatisi, invece che prevenirne l'occorrenza a priori.
Tuttavia, secondo Rose-Ackerman tale paradigma risulta efficace solo laddove la corruzione non sia condizione sistemica di un Paese. In studi empirici recentemente condotti con la professoressa Mungiu-Pippidi, abbiamo confermato tale logica, in quanto la sola introduzione di una legge a tutela dei whistleblower non è stata trovata statisticamente correlata a una migliore governance o controllo della corruzione.
Se la tutela legislativa dei whistleblower non comporta né un miglior controllo della corruzione né quantomeno una migliore governance, perché proteggere la categoria dei whistleblower? Le sole leggi a tutela dei whistleblower non possono essere uno strumento efficace anticorruzione. Tuttavia, leggi altamente esaustive (vedi Whistleblower Index) sono state provate avere una maggiore efficacia nel cambiare i livelli di corruzione in un Paese.
Solamente laddove episodi di corruzione siano circostanza rara, non la norma, e dove ci sia totale libertà di stampa, ci si può aspettare che le leggi a tutela dei whistleblower diventino un efficace strumento deterrente anticorruzione. I provvedimenti recentemente adottati nel contesto europeo e italiano a tutela dei whistleblower vanno in ogni caso accolti con favore in quanto incentivano una cultura di trasparenza organizzativa e responsabilità collettiva: riprova di ciò viene data dall'incremento sostanziale in denunce di casi di corruzione in Italia dall'introduzione del decreto nel 2017 (dalle 384 segnalazioni nel 2017 alle 783 nel 2018, secondo Agi).
Nondimeno, fino a quando il focus della lotta alla corruzione e ai fenomeni di criminalità organizzata consisterà in una cura a posteriori, e non in misure preventive, cambiamenti sostanziali nella qualità della governance e nel controllo della corruzione saranno difficilmente plausibili.
*University of Cambridge









