di Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane
camerepenali.it, 28 giugno 2025
La spericolata segnalazione dei direttori delle carceri al consiglio distrettuali di disciplina forense. L’ennesima dimostrazione di come l’istituzione carceraria agisca sempre più con disumanità, calpestando e mortificando la dignità dei detenuti. L’ennesima segnalazione al consiglio distrettuale di disciplina forense di un avvocato colpevole, secondo il direttore del carcere sassarese di Bancali, di avere salutato il proprio assistito “con una stretta di mano e due baci sulle guance”, non solo esprime una diffusa ostilità, dinanzi ad ogni flebile e pur sporadico gesto di umanità, di chi, come la figura apicale del personale amministrativo penitenziario, dovrebbe invece improntare la propria condotta nel rispetto e secondo i valori espressi dalla nostra Costituzione; manifesta, anche, l’atavico pregiudizio, difficile da estirpare, secondo cui l’avvocato sia, al pari del proprio assistito, da identificare con il male rinchiuso nelle carceri, da contrapporre senza alcun discrimine, in una visione manichea, al bene rappresentato dall’apparato burocratico e di sicurezza delle prigioni.
E così, nel segnalare da ultimo l’avv. Flavio Rossi Albertini, secondo una spericolata e arbitraria prassi già sperimentata in precedenza con gli avv.ti Maria Teresa Pintus, Barbara Amicarella (carcere di Bancali) e Piera Farina (carcere milanese di Opera), la direttrice del carcere, “tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto ed il significato intrinseco che può avere tale saluto”, chiede al consiglio forense di disciplina “di valutare se il comportamento dell’avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria che, con abnegazione e professionalità, assicura la vigilanza dei detenuti sottoposti al regime”.
Già da queste battute traspare la reazionaria concezione ideologica del sistema carcerario, nonostante la chiara indicazione della Corte costituzionale con la decisione 18/2022. Un sistema che si basa su una “generale e insostenibile presunzione - già stigmatizzata dalla sentenza n. 143 del 2013 - di collusione del difensore con il sodalizio criminale, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso”. L’idea, insomma, di una diversità morale tra chi opera per l’amministrazione e chi, invece, svolge la funzione insopprimibile di difensore del detenuto non è mai cessata, accoppiandosi bene con la mai sopita tendenza a confondere l’avvocato e l’assistito con il reato a quest’ultimo contestato.
È proprio così che il diritto assume contorni magmatici, opachi, intrisi di una concezione tanto aberrante quanto accattivante: sei come chi, di volta in volta, difendi, ladro, stupratore, corrotto, mafioso. Quante volte assistiamo basiti a storie emblematiche di avvocati intercettati al telefono e negli studi legali, pedinati, sempre e comunque additati come potenziali conniventi, propaggine dei propri assistiti, protettori di nefandezze, rei, complici.
Chi difende i ristretti in 41 bis lo sa bene che per accedere al colloquio difensivo dovrà lasciare la “Toga” fuori dal carcere e indossare i panni dell’accusato. Solo pochi fogli intonsi, da mostrare, prima dell’ingresso, agli agenti del GOM (Gruppo Operativo Mobile) cui è demandata la custodia di quelle sezioni, si possono portare con sé. Nessun appunto o atto processuale, sistematicamente violentati da un controllo capillare, senza rispetto per la segretezza e inviolabilità del rapporto difensivo. Potrà dotarsi esclusivamente di una penna Bic perché trasparente e inidonea a nascondere “pizzini”.
Anche quando la persona ristretta è protetta da un vetro antiproiettile a tutta altezza, che la separa dal suo interlocutore, in un locale stretto, asfittico e di ferro - il cubo, dove si svolgono i colloqui - la porta alle spalle del difensore viene chiusa a chiave. Ci si arriva attraversando più cancelli, blindati ad ogni passaggio da grosse chiavi. Tutti i locali sono i medesimi dove si svolgono, una volta al mese e per un’ora, i colloqui con i familiari. Più telecamere sono puntate sull’incontro che, così assicurano, non può essere guardato, né ascoltato. Quando il difensore vorrà uscire dovrà bussare e attendere l’arrivo degli agenti. Tempi di attesa, a volte brevi, a volte no. Comunque, una coazione indebita che il difensore subisce, un tempo rubato alle sue occupazioni, al suo lavoro al suo impegno, alla sua libera scelta.
Alla diffidenza verso il difensore, però, allo sguardo velato dal sospetto, nel caso in questione si aggiunge la volontà da sempre palesata di vedere le persone in 41 bis private dei più elementari diritti, strette in una morsa punitiva e di controllo totale sempre più sfaccettata e marcatamente irragionevole, poste sotto una lente distorta che vede il male e il marcio in ogni azione, anche la più ingenua, anche la più innocua, sottratte non solo al trattamento detentivo, alla relazione con educatori, psicologi, educatori, criminologi, alle attività ricreative, a veri spazi all’aperto, perfino alla luce del sole o alle lacrime della pioggia, ma anche a ogni conforto umano.
In 41 bis ci sono persone che da trent’anni non stringono una mano; che non ricevono o fanno una carezza, né un abbraccio; che apprendono della morte dei loro cari restando soli nel silenzio; che vengono sanzionati con l’isolamento perfino se rivolgono un cenno di saluto incontrando un altro ristretto quando vengono “movimentati”, parola struggente che disegna icasticamente una voluta perdita di umanità.
Ancor più in questi casi, il difensore non può rendersi complice di un imperativo deumanizzante, di una politica tesa all’annientamento del detenuto. Più di ogni altro deve esprimere con forza il rispetto dell’umanità di chi è ristretto e la tutela della dignità ad essa connaturata, respingere fermamente la logica ghettizzante che nutre il “diritto penale del nemico” e costruisce, per chi è al 41 bis, una morte del pensiero, dell’azione, dell’emozione, della speranza.
Lo sanno bene gli avvocati, più volte, nel carcere di Sassari e di Milano-Opera, segnalati - ieri, come oggi - ai rispettivi consigli disciplinari da funzionari di uno Stato che ha smarrito la propria dignità, che rinnega il senso e il rispetto della propria umanità, pensando, così, di intimidire il difensore per costringerlo a rendersi complice attivo della disumanità imperante.
Lo sa bene l’intera comunità degli avvocati come dimostra l’archiviazione disposta all’unanimità, in uno dei quattro casi citati, dal consiglio disciplinare territorialmente competente, dell’esposto trasmesso dal carcere di Sassari in quanto “non esiste nessuna disposizione violata, giacché non esiste norma, circolare o avviso” che possa stabilire “le regole da rispettare nel momento dei saluti tra detenuti e difensori, né tantomeno che vieti al difensore di salutare il proprio assistito con un bacio sulla guancia piuttosto che con una pacca sulla spalla”; né tale condotta appare “astrattamente idonea a ledere i principi generali di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza previsti dall’art. 9 del Codice Deontologico”.











