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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 25 aprile 2021

 

La Cassazione chiarisce e distingue la nozione di medicinale in base alle norme comunitarie e ai fini penali. Ai fini della configurabilità del reato di omissione di atti d'ufficio, il direttore del centro trasfusionale di un'azienda sanitaria non è "oggettivamente" responsabile dell'avvenuta infusione di sangue infetto. I giudici devono dimostrare il nesso causale tra le sue omissioni e il trattamento medico "venefico" realizzato. Va compiutamente effettuato il giudizio di bilanciamento tra il dovere di vigilare - cui è tenuto il responsabile del reparto - e l'agire dei medici posti sotto la sua direzione e che in concreto trattano i pazienti.

Così come - al fine della contemporanea contestazione del reato di somministrazione di medicinali imperfetti - va provata la conoscenza effettiva da parte del direttore che una delle sacche "a rischio" fosse rientrata perché restituita da altro ospedale. Infatti, tale reato, previsto dall'articolo 443 del Codice penale, richiede la coscienza del dolo eventuale.

La Cassazione con la sentenza n. 15463/2021 ha così rinviato a nuovo giudizio di merito il ricorrente accusato e condannato per omissione o rifiuto di atti d'ufficio, per somministrazione di medicinali guasti e per la morte del paziente come conseguenza dei reati di cui è stato imputato.

Nel caso concreto il ricorrente, in qualità di responsabile del centro trasfusionale, aveva preso parte alla riunione del Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere, che - a seguito di precedente decesso di un paziente emotrasfuso - aveva imposto il preventivo esame microbiologico delle sacche di sangue provenienti da un determinato lotto il cui utilizzo altrimenti era da considerarsi vietato. La Cassazione esclude che i giudici di merito abbiano compiutamente provato l'omissione di atti d'ufficio, prevista come reato dall'articolo 328 del Codice penale. Il rilievo sta nella mancata dimostrazione che le direttive del Comitato (il Cio) fossero dirette esclusivamente al responsabile e che questo fosse tenuto in proprio a vigilare che le preventive analisi sulle sacche non vietate, ma sospette, venissero realmente realizzate. Il reato comunque nel caso concreto si è prescritto.

La Cassazione respinge invece il ragionamento della difesa che, in ordine al contestato reato di somministrazione di farmaci guasti, aveva fatto rilevare che la direttiva comunitaria sui medicinali a uso umano, recepita con Dlgs 219/2006, escludeva dal suo campo di applicazione il sangue. Infatti, conferma la Cassazione; che la legge definisce medicinali solo i prodotti derivati da un procedimento industriale. Ma la stessa Cassazione chiarisce che anche se il sangue non è assimilabile a un farmaco la sua somministrazione integra il comportamento sanzionato dalla legge penale. A seguito del rinvio il ricorrente sarà nuovamente giudicato affinché si accerti se abbia agito o meno con dolo eventuale in quanto non si tratta di fattispecie imputabile a titolo di colpa.