di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2022
Presunzione d’innocenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8616 del 15 marzo 2022, richiamando il Dlgs 188 del 2021 in vigore dal 14 dicembre scorso. In tema di “riparazione per l’ingiusta detenzione” arriva la prima decisione della Cassazione dopo l’approvazione nel dicembre scorso del Dlgs 88/2021 sulla “Presunzione di innocenza”, in conformità a quanto richiesto dall’Europa. Ebbene, la Quarta Sezione penale, sentenza n. 8616 depositata il 15 marzo 2022, ha spiegato che il silenzio dell’indagato non può più considerarsi ostativo all’ottenimento del ristoro economico.
L’articolo 314, comma 1, del cod. proc. pen., si legge nella decisione, è stato infatti modificato dall’articolo 4, comma 4, lettera b), del Dlgs 188/2021, con l’aggiunta del seguente periodo “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.”.
La vicenda - La Corte d’appello di L’Aquila aveva rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che il richiedente avesse avuto un comportamento ostativo in quanto “per ben due volte in sede di interrogatorio, a fronte degli elementi emersi dalle indagini, non aveva offerto oggettivi e riscontrabili elementi di contrasto alla ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria”. In particolare, “non aveva specificato la natura dei rapporti con i tre soggetti ripresi dalle telecamere” non aveva chiarito che la detenzione delle chiavi dell’auto utilizzata per la rapina “era stata solo occasionale”.
La motivazione - La Suprema corte, per prima cosa, ribadisce che, in linea generale, il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, “per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante ... non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale”.
Tornando al caso in esame, la Corte territoriale, ha motivato il rigetto dell’istanza alla stregua del solo silenzio serbato dall’imputato nel corso degli interrogatori, “ritenendone la capacità esplicativa di fatti emersi dalle indagini e il conseguente ostacolo all’accertamento dei fatti”.
La decisione impugnata, prosegue la sentenza, in realtà, è “coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità” che ha “avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio e l’esercizio di facoltà riconosciute all’indagato/imputato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato”.
Tuttavia, prosegue la Cassazione, “tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021”. “È chiara l’opzione del legislatore” che così “inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).











