di Fabio Fiorentin*
Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2025
Le patologie del detenuto non avrebbero giustificato di per sé la scarcerazione. La condizione di sovraffollamento dell’istituto penitenziario dove il condannato è ristretto entra nelle valutazioni del giudice di sorveglianza chiamato a decidere sulla concessione della detenzione domiciliare per ragioni di salute (articolo 47-ter, lettera c, legge 354/1975). Lo ha affermato il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l’ordinanza del 5 agosto 2025. I magistrati hanno trattato il caso di un detenuto che, avendo una pena residua inferiore a quattro anni, quattro anni, aveva chiesto di espiarla nella propria abitazione perché affetto da una serie di patologie, tra cui obesità e cardiopatia ischemica.
Un quadro però che, ad avviso dei sanitari, non presentava condizioni cliniche di particolare gravità tali da richiedere, come prevede la norma penitenziaria, “costanti contatti con i presidi sanitari territoriali” né “acuzie” tali da non poter essere gestite con la detenzione in carcere. Per questo motivo, il magistrato di sorveglianza aveva respinto in prima battuta l’istanza di applicazione provvisoria della misura domiciliare. Decisione ribaltata dal collegio che ha, invece, concesso la detenzione domestica con un’interpretazione evolutiva della norma. Il Tribunale ha riconosciuto che, nel caso concreto, il detenuto non versava in condizioni di incompatibilità con il regime detentivo. Tuttavia, ha ritenuto doveroso valutare l’effettiva necessità della permanenza in carcere di una persona affetta da patologie, pur non di notevole gravità, la cui incidenza, sommandosi alla difficoltà di vita all’interno di carceri eccessivamente affollate, comporti un surplus di sofferenza psicologica suscettibile di integrare una violazione costituzionale, sotto il profilo che tutela l’umanità della pena (articolo 27 Costituzione), e convenzionale, per violazione dell’articolo 3 Cedu che difende la dignità della persona umana.
Nel caso specifico, il detenuto si trovava ristretto in un istituto - il “Lorusso e Cutugno” di Torino - afflitto da un tasso di sovraffollamento di oltre il 130 per cento. Questo fattore, sommato alla condizione sanitaria del ristretto e alla obiettiva difficoltà dell’amministrazione penitenziaria di gestire con le risorse disponibili l’assistenza sanitaria adeguata visto il numero di detenuti, integra, ad avviso dei giudici torinesi, una condizione di sofferenza psicologica per l’interessato eccedente quella tollerabile e inevitabilmente correlata alla detenzione carceraria.
In definitiva, pur riconoscendo che, nel caso esaminato, non sussistevano i presupposti normativi per l’applicazione della detenzione domiciliare sanitaria, il Tribunale ha ritenuto di adottare un’interpretazione estensiva delle norme esistenti e di applicare comunque al detenuto una misura extramuraria valutando come intollerabile la prosecuzione della detenzione in condizioni di sovraffollamento.
La decisione del Tribunale di sorveglianza di Torino suona come un grido d’allarme e manda un forte segnale della necessità - vista la situazione di sovraffollamento delle carceri - di introdurre in tempi brevi una misura alternativa che consenta, entro il limite di pena dei quattro anni anche residui di una maggiore condanna, l’esecuzione della pena a domicilio per gli autori di reati non di allarme sociale e non pericolosi.
*Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Venezia











