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di Chiara Lalli

Il Dubbio, 18 ottobre 2025

Al tempo spesso non ci facciamo caso. È il privilegio di chi sta bene. Poi basta una influenza o un malanno superficiale e passeggero a cambiare quella distrazione. A me basta un mal di denti o una puntura di zanzare per avvertire che cinque minuti non sono più solo cinque minuti. Per essere intollerante al dolore e al fastidio, per sentire quel dente o quel centimetro di pelle che prima ignoravo. Ci penso spesso quando leggo e conto le attese di tutte le persone che hanno chiesto di esercitare un loro diritto.

La burocrazia della morte dilata, rimanda, rinvia. Che è un modo subdolo e molto efficace per far saltare un diritto e mantenere l’apparenza che vada tutto bene. Vuoi morire? Ma certo, tra 200 anni. Copiamo sempre Corrado Guzzanti in Padre Pizarro. Due giorni fa finalmente il tribunale di Firenze ha riconosciuto davvero a “Libera” i suoi diritti. Dal luglio del 2024 aveva avuto il riconoscimento dei requisiti per il suicidio assistito. Ma c’è un intoppo: “Libera” è completamente immobile e non può bere o spingere un pulsante per essere proprio lei a causare la sua morte. Ecco perché il suo collegio legale, coordinato da Filomena Gallo (segretaria dell’Associazione Luce Coscioni), chiede di autorizzare un medico a somministrarle un farmaco. Che differenza c’è? Moralmente nessuna. Ma i burocrati della morte ce ne vedono milioni.

Poi c’è stato il dubbio di legittimità costituzionale, una udienza lo scorso luglio, l’indicazione di trovare un macchinario idoneo e poi dei pareri tecnici dubbiosi sull’esistenza di un tale dispositivo. E finalmente l’ordinanza di Firenze. “Da anni sono immobile in un letto e vivo una sofferenza senza tregua. Oggi spero, finalmente, di poter scegliere davvero: di essere io, anche se paralizzata, con l’aiuto della tecnologia, ad azionare il dispositivo che porrà fine al mio dolore. È la mia libertà, fino alla fine”, ha detto “Libera”.

Nell’ordinanza ci sono un po’ di cose importanti. La Corte costituzionale, scrive il giudice, ha ricordato che i “soggetti particolarmente vulnerabili” hanno già il diritto di rifiutare o di interrompere il “mantenimento artificiale in vita” con la sedazione profonda - che prevede l’intervento di qualcun altro. Non c’è niente di passivo se devi spegnere un respiratore o sedare qualcuno.

Altro chiarimento: la controversia non riguarda il diritto di scegliere e di morire ma le modalità. E questo è un punto così importante che i pigri conservatori faranno finta di non averlo mai letto. Caduta la sacralità della vita, la vita indisponibile di fascista sapore (ricordo sempre fino alla vostra noia che gli articoli 579 e il 580 sono nel codice Rocco, quindi fate voi l’inferenza) e tutte le altre scuse, cosa rimane? La mia volontà. E se sono consapevole e scelgo di morire, cosa importa il come?

“Il giudice e prima ancora l’amministrazione sono tenuti, in ogni caso, a dare concreta attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale non potendo i vuoti di disciplina risolversi nella non effettività di diritti riconosciuti, dovendosi quindi ricavare dalle coordinate del sistema i criteri direttivi”, continua l’ordinanza. Che mi pare un po’ quello che succede dalla sentenza 242 del 2019. Cioè il contrario. Ci sono dei diritti e la loro attuazione è affidata al caso, alla ASL o USL, all’umore del momento. Un diritto così evanescente non è più un diritto. Poi c’è un altro punto importante. “In assenza di disposizioni legislative dettate specificamente per questa materia il compito affidato al servizio sanitario nazionale, in relazione alla fase esecutiva è di verificare le modalità di esecuzione assicurando che siano idonee a ‘ evitare abusi in danno di persone vulnerabili’, garantire la dignità del paziente’, ‘ evitare al medesimo sofferenze’”.

Questa attività non è una mera procedura, una formalità procedurale, ma anche di garanzia fattuale. E tutto questo è dovere del servizio sanitario, a nostra protezione. Quindi la ASL deve, entro 15 giorni dal 15 ottobre, mettere a disposizione i farmaci, trovare la strumentazione (cioè una pompa infusionale con un sensore attivabile come un puntatore oculare o qualcosa di simile) e controllarne la funzionalità e l’efficacia, di mettere a disposizione del medico farmaci e strumentazione. Questa decisione del giudice non è solo per “Libera” ma per tutte le persone in situazioni simili e per tutte le persone che hanno questa idea dei diritti. Che per essere tali devono avere una “concreta attuazione”.