di Marika Ikonomu
Il Domani, 4 novembre 2026
“Nessuna discriminazione”. La Commissione Ue non ha fatto in tempo ad affermare che “sta seguendo attentamente” la conversione in legge del decreto, approvato dal governo, che prevede un tetto al 30 per cento degli studenti “stranieri” in classe, e ricordare il divieto di discriminazione previsto dai trattati, che il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha reagito affermando che “il problema non esiste”, anzi, “la norma è a favore dell’integrazione”.
È stato il Partito democratico a presentare un’interrogazione all’esecutivo europeo, prima firma dell’eurodeputato Nicola Zingaretti, per chiedere se il decreto entrato in vigore lo scorso 1° ottobre sia o meno compatibile con le norme dell’Unione, in particolare con l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, che vieta ogni discriminazione sulla base della nazionalità.
La Commissione - ha risposto la vicepresidente esecutiva Roxana Mînzatu - è “consapevole che il dl dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento” e per questo “seguirà da vicino gli sviluppi in materia”.
Mînzatu ha ricordato la “giurisprudenza costante della Corte di giustizia” secondo cui “ogni cittadino dell’Ue può invocare il divieto di discriminazione in base alla nazionalità”. Governo e maggioranza hanno provato immediatamente a perimetrare i poteri delle istituzioni europee: Valditara ha premesso che “l’istruzione non è una norma di competenza esclusiva della Ue”, la Lega ha accusato l’Unione di “nuove e indebite pressioni contro l’Italia e le iniziative del governo” e di “interferenze ideologiche”.
La propaganda sugli studenti stranieri, un tetto per nascondere il problema I principi Ue “La risposta di una vicepresidente della Commissione non ha alcuna forza vincolante ma richiama principi assolutamente consolidati del diritto dell’Unione, come il divieto di discriminazione dei cittadini di altri Stati membri”, spiega Adelina Adinolfi, docente ordinaria di diritto dell’Unione europea all’università di Firenze. Le parole di Mînzatu, secondo Adinolfi “nettissime”, suggeriscono però che, lasciare la norma così come scritta nel dl in sede di conversione, non sia conforme al diritto dell’Unione. In tal caso, aggiunge, “è probabile che la Commissione possa avviare un procedimento di infrazione”.
Con nettezza, quindi, l’esecutivo europeo afferma che i cittadini Ue non possono essere discriminati rispetto ai cittadini nazionali. Il decreto Scuola, pieno di deroghe ed esclusioni per sfuggire all’incostituzionalità, prevede un tetto del 30 per cento nelle classi a quegli studenti di scuola primaria con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia; o, per la scuola secondaria, a quegli alunni con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato “con esito positivo e per almeno tre anni scolastici il sistema nazionale di istruzione”.
Il Tfue, invece, non ammette discriminazioni se non in casi particolari e da interpretare restrittivamente - ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica - in cui la scuola non rientra. I cittadini degli altri Stati membri dovrebbero quindi essere equiparati a chi ha la cittadinanza italiana. A loro, secondo Adinolfi, si aggiungono i soggiornanti di lungo periodo, cittadini di paesi terzi che abbiano un permesso di soggiorno automaticamente rinnovabile. “Dovrebbero vedersi riconosciuta la parità di trattamento rispetto ai nazionali”, precisa la docente. Rispondendo all’interrogazione, Mînzatu ha poi parlato del divieto di ogni forma di discriminazione, “diretta” o “indiretta”.
“Un concetto base del diritto antidiscriminatorio europeo”, continua Adinolfi: con la prima si intende un criterio che discrimina esplicitamente una certa categoria; con la seconda, una regola apparentemente neutra, capace però di creare una discriminazione concreta. Dieci ragioni per dire no al “tetto” per gli studenti con background migratorio Propaganda Per il Pd si tratta “niente di più che propaganda sulla pelle di alunni e studenti”. Per questo, ha spiegato la senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo dem in Commissione scuola, in questa sede “abbiamo chiesto lo stralcio degli articoli 12 e 13 del decreto”, ma la richiesta è rimasta inascoltata. Quella prevista, per D’Elia, è una “misura anche di difficile attuazione”.
La norma identitaria si applicherà, se convertita, per la composizione delle classi iniziali dall’anno scolastico 2027/2028. “Da subito, solo per gli inserimenti in corso d’anno”, spiega Monica Fontana, responsabile dirigenti scolastici della Flc Cgil. Ed è un’ipotesi che coinvolge una platea molto ridotta. C’è un altro punto critico che rivela la scarsa attenzione all’istituzione scuola: la norma che toglie il riferimento dell’età anagrafica per gli studenti appena arrivati, che il collegio docenti può decidere di inserire in una classe di un’età di molto inferiore.
Oltre a essere un elemento discriminatorio, sottolinea Fontana, “indire un collegio docenti per individuare la classe di inserimento per ogni alunno straniero neo arrivato significa produrre un impatto organizzativo in ambiti già molto complessi, dimostrando poca attenzione alla realtà dei processi interni della scuola”. Un’istituzione che, secondo Save the Children, non ha bisogno di rigidità organizzative, ma di investimenti e interventi strutturali. A scuola niente ghetti né liste nere: i nuovi cittadini si formano in classe.









