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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2019

 

Per le Sezioni unite penali, con una decisione nota per ora solo nell'informazione provvisoria, è illecita la vendita di prodotti derivata dalla cannabis. Nel dettaglio, "la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge

n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa" delle varietà per uso a fini medici. Costituiscono dunque reato, afferma la Cassazione nella sua

massima sulla cannabis light, "le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa

L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante". Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare quale sia la soglia di efficacia drogante che rientra nei parametri del consentito. Il verdetto emesso dalle Sezioni Unite si è concluso con l'annullamento con rinvio della revoca di un sequestro di prodotti derivati dalla cannabis, come chiesto dal Pg della Suprema Corte che si era espresso in prima battuta per l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

Le Sezioni unite hanno evidentemente valorizzato, delle due tesi con le quali hanno dovuto fare i conti, entrambe rappresentate da sentenze delle Sezioni semplici, il fatto che dai lavori preparatori non emerge la volontà del legislatore di consentire la messa in commercio della marijuana e dell'hashish provenienti dalle legittime coltivazioni di canapa. Come pure non è stata ritenuta convincente la tesi per la quale la commercializzazione di prodotto che non è illecito di per sé deve essere considerata automaticamente legale.