di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2026
La novità si applica a chi deve scontare pene fino a due anni. Un nuovo criterio di priorità impone al giudice di sorveglianza di decidere sull’espulsione del detenuto straniero con precedenza su ogni altra istanza pendente riferita all’interessato. Lo stabilisce l’articolo 30-ter del decreto legge Sicurezza (23/2026), inserito durante l’esame parlamentare per la conversione in legge (54/2026). La disposizione integra l’articolo 16, comma 6, del Testo unico dell’immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che disciplina l’espulsione applicata dal magistrato quale sanzione alternativa alla detenzione, attivata in relazione a pene, anche residue, non superiori a due anni e inflitte per reati diversi dai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale (vale a dire delitti contro la personalità dello Stato, omicidio volontario, delitti di mafia, delitti in materia di armi, di stupefacenti, di criminalità organizzata e altri gravi delitti) e dai reati previsti dallo stesso Testo unico dell’immigrazione e puniti con pena edittale superiore ai due anni.
Il destinatario è il detenuto straniero, compiutamente identificato, che versi in una delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del Testo unico, vale a dire ingresso clandestino, permanenza nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno o appartenenza a una delle categorie di persone pericolose. La decisione è assunta dal magistrato di sorveglianza che procede senza formalità con decreto motivato.
Il decreto Sicurezza ha ora previsto che questa decisione intervenga entro 15 giorni, con precedenza rispetto alle altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto. Pur non prevedendo alcuna sanzione processuale in termini di nullità o invalidità delle eventuali decisioni adottate in difformità del criterio prioritario indicato, la nuova regola intende perseguire, per un verso, l’obiettivo di velocizzare i tempi dei procedimenti di espulsione e, per l’altro, quello di rendere preferenziale il ricorso all’espulsione rispetto alla concessione dei benefici penitenziari di natura trattamentale, volti al recupero sociale del condannato straniero.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l’espulsione già applicata al detenuto straniero gli preclude la possibilità di ottenere una delle misure alternative al carcere mentre, per converso, la concessione di queste ultime blocca l’applicazione dell’espulsione. Il nuovo criterio di priorità incide quindi sulla finalità rieducativa delle pene previsto dalla Costituzione e impone un’applicazione circoscritta ai soli procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza che non hanno natura di misura alternativa alla detenzione; altrimenti, si determinerebbe un contrasto evidente con la Carta.











