di Giansandro Merli
Il Manifesto, 1 luglio 2026
Un giudice di Palermo ha sospeso l’obbligo di dimora imposto dalla prefettura di Agrigento a un cittadino pakistano. Il Patto Ue è già inciampato nella decisione di un giudice. Sabato scorso il tribunale di Palermo ha sospeso l’obbligo di dimora presso il centro di Villa Sikania imposto dalla prefettura di Agrigento a un cittadino pakistano nell’ambito delle procedure accelerate di frontiera previste dai nuovi regolamenti europei. Il provvedimento disponeva la residenza coatta per 12 settimane. In caso di allontanamento A. M. Z. sarebbe stato punito con la cancellazione della sua richiesta di protezione, diventando “irregolare”. Il migrante era sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, appena 48 ore dopo l’entrata in vigore delle norme comunitarie. Le avvocate Martina Stefanile e Rosanna Chillemi hanno impugnato l’ordine amministrativo attraverso il reclamo introdotto dal recente decreto legge che dà attuazione ad alcune misure del Patto. Nell’ambito di questa azione legale, che di suo non prevede rimedi immediati, hanno sperimentato l’uso dell’articolo 700 del codice di procedura civile: uno strumento utile a colmare i vuoti normativi che impediscono di far valere un diritto e serve a chiedere al giudice di pronunciarsi con urgenza, prima del merito.
Il tribunale ha ritenuto questa leva giuridica non solo “ammissibile” ma anche “necessaria” dal momento che la norma del dl “non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio”. Difficile che il governo se le sia scordate. L’obiettivo sembra proprio quello di scongiurare un controllo giurisdizionale sulle decisioni delle autorità di polizia nei confronti dei migranti sottoposti a procedure di frontiera. Del resto lo stesso obbligo di dimora permette, a differenza del trattenimento vero e proprio, di evitare quelle udienze di convalida che, da Modica a Porto Empedocle fino a Gjader, hanno fatto saltare le detenzioni dei richiedenti asilo appena sbarcati. Le toghe le hanno (quasi) sempre bocciate. Almeno finora.
In questo caso il giudice ha valutato sia alcuni vizi della procedura di screening in ragione della vulnerabilità del richiedente, sia diverse irregolarità dell’obbligo di informativa legale sui suoi diritti. Soprattutto, ha riconosciuto che l’uomo corre un pericolo imminente, perché gravato da una misura “che incide direttamente sulla libertà personale o comunque di movimento”. Il passaggio più importante della frase è “o comunque” visto che il governo, e sopra di esso le autorità europee, insistono su una distinzione netta tra libertà personale e libertà di movimento che nel secondo caso lascerebbe maggiori spazi di arbitrarietà alla polizia e inferiori garanzie alla persona.
Così gli effetti dell’obbligo di dimora sono stati sospesi in via cautelare. Il 13 luglio in sede di camera di consiglio si affronterà il merito della vicenda. Lì sarà esaminata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa per violazione dell’articolo 13 sull’inviolabilità della libertà personale senza un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Atto che non c’è perché, come spiegato, il decreto non lo richiede. “Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo”, affermano Stefanile e Chillemi. Inoltre: “Conferma come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo”.









