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di Selene Pascasi


Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2020

 

Non può restare in Italia per assistere il figlio minore il reo extracomunitario che possa contare sulla presenza legittima e radicata sul territorio della madre del bambino. Lo ha precisato la Corte di cassazione con l'ordinanza 6505 del 9 marzo 2020.

Protagonista della vicenda un padre che si era visto negare dal Tribunale e in appello l'autorizzazione a restare nel nostro paese per prendersi cura dei figli. Per i giudici non erano stati provati né i problemi di salute dei bimbi né la necessità di sottoporli a cure e controlli. A pesare, poi, il precedente per detenzione illecita di stupefacenti. Reato ostativo da scontare in detenzione domiciliare. Condizione che gli avrebbe impedito di prendersi cura pienamente dei figli.

Il ricorso e la Cassazione - Ma l'uomo non si arrende e presenta ricorso. Diverse, a suo avviso, le norme del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/98) disattese. In violazione dell'articolo 31, intanto, era stato sottovalutato il rischio per i minori di subire un trauma da privazione della figura genitoriale. Minata, poi, l'unità familiare tutelata dagli articoli 28 del Testo unico e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo sradicamento del nucleo, inoltre, mortificava il diritto dei figli alla bigenitorialità. Violati, infine, anche gli articoli 18 del Testo unico e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

Ma la Cassazione ha bocciato questa tesi. Ecco il perché. Prima di negare la permanenza del familiare di un minore straniero presente in Italia - come precisato dalle sezioni unite con la sentenza 15750/2019 - non ne basta la condanna, anche se per reato ostativo all'ingresso o al soggiorno, se la sua presenza non costituisce una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. Per questa ragione, accertato un saldo rapporto affettivo tra il richiedente e il minore, si dovrà mirare prima di tutto a salvaguardare il benessere del bimbo assicurandogli la presenza del familiare e - solo a fronte di comportamenti gravissimi del genitore che, all'esito di un esame complessivo e oggettivo, si ritenga possano seriamente minare la sicurezza nazionale - negarne la permanenza temporanea.

Le ragioni del "no" - Ciò non toglie, tuttavia, che il genitore possa addurre rilevanti motivi a sostegno della domanda. Ma in tal caso, sarà suo onere provarli (Cassazione 773/2020) non potendo farsi scudo di una generica tutela dei figli. Del resto, se è vero che l'autorizzazione momentanea (articolo 31, comma 3, Testo unico) alla permanenza è tesa a proteggere l'equilibrio del minore dalle ripercussioni negative legate all'allontanamento del genitore (Cassazione 4197/2018), è anche vero che qualora sia adeguatamente seguito dall'altro genitore (nella vicenda dalla madre, regolarmente soggiornante, lavoratrice e proprietaria di casa) l'unità familiare, in un bilanciamento di interessi, deve essere sacrificata di fronte alle esigenze prioritarie di difesa del territorio e controllo delle frontiere. Di qui, la soluzione della Cassazione: rigetto del ricorso e diniego di autorizzazione alla permanenza del papà.