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di Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2020

 

Corte di cassazione - Sentenza n. 10275 del 16 marzo 2020. Sì alla particolare tenuità del fatto, quella prevista dall'articolo 34 del Dlgs 274/2000 che regolamenta la competenza penale del giudice di pace, anche per lo straniero che entri illegalmente nel territorio italiano o non ottemperi all'obbligo di allontanamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 10275 del 16 marzo, accogliendo con rinvio il ricorso di un uomo di nazionalità nigeriana. Il giudice di pace di Ferrara lo aveva condannato a 10mila euro di multa in quanto responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione per non aver adempiuto all'ordine di lasciare il territorio emesso dal questore di Agrigento nel dicembre 2015.

Secondo il Gdp era da escludere l'applicazione della causa di non punibilità considerato che la norma "si fonda su di un giudizio precostituito di offensività soggettiva e indifferenziata dell'interesse ad una disciplina dei flussi migratori", senza possibilità dunque di distinguere tra comportamenti più gravi o meno gravi, "trattandosi di reato di pura condotta".

Una lettura bocciata dalla Prima Sezione penale che ricorda come la Corte costituzionale abbia chiarito, nella sentenza n. 250 del 2010, con riferimento ai casi in cui lo straniero si trattenga oltre il termine per ragioni "puramente contingenti" (quali per esempio l'aver perso l'aereo o il non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all'estero il denaro per l'acquisto del biglietto), che può operare l'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto", anche considerata l'attribuzione della competenza per questo reato al giudice di pace.

Pertanto, prosegue la decisione, tale norma di diritto sostanziale si applica ai reati previsti dal Tu Immigrazione che rientrano nella competenza del giudice di pace, "anche perché nessuna indicazione in senso contrario sul punto si rinviene nelle disposizioni dello stesso T.U.".

La particolare tenuità, spiega infatti la sentenza, è fatta derivare "dalla esiguità, rispetto all'interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato, dalla occasionalità della violazione e dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato".

In definitiva, conclude la Corte, "non è conforme a diritto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui afferma la non applicabilità della causa di non punibilità in riferimento ai fatti sussumibili nelle fattispecie rispettivamente previste dall'art. 10-bis e dall'art. 14-ter del t.u. immigrazione". Spetterà dunque al giudice del rinvio pronunciarsi sull'istanza di applicazione della causa di non punibilità conformandosi al seguente principio "la norma recata dall'art. 34, comma 1, del Dlgs 274 del 2000, applicabile solo quanto ai reati da tale decreto attribuiti alla competenza del giudice di pace, è astrattamente riferibile a tutti i reati indicati dallo stesso decreto; compreso quello previsto dall'art. 14-ter del Dlgs n. 286 del 1998".