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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2020

 

Impossessarsi, attraverso scavi clandestini, di reperti archeologici anche se di modesto valore non può mai integrare una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta infatti di un "vero e proprio saccheggio di un patrimonio della collettività" che dunque va punito ai sensi del Codice dei beni culturali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12653 del 22 aprile, respingendo il ricorso di due uomini condannati dalla Corte di appello di Bari per "impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato" (art. 176, co. 1, del Dlgs 42/2004) perché detenevano 5 monete risalenti al II Secolo a.c., oltre ad una serie di oggetti (un orecchino in bronzo, un bracciale, una spilla, un peso da telaio in terracotta ecc.) del IV secolo a.c..

Nella ricorso gli imputati hanno sostenuto di aver ricevuto gli oggetti contestati in eredità. Per la Suprema corte però il giudice di merito ha accertato la presenza di "terriccio" e "incrostazioni" su alcuni di essi, il ché unitamente alla presenza proprio in quella zona - nota per gli insediamenti preromani - di scavi clandestini, ha portato alla logica deduzione dell'impossessamento illecito. Anche considerato che essi non figuravano in alcuna denuncia di successione.

Sotto il profilo giuridico, la Terza Sezione penale ricorda poi che esistono due categorie di cose di interesse archeologico che devono essere considerate "beni culturali" il cui impossessamento è sanzionato penalmente: 1) le cose ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, perché, in tal caso, esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, trattandosi, per definizione, di "cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, o artistico"; 2) le cose per le quali, al di fuori del caso che precede (ossia per quelle non ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini e che, quindi, non appartengono allo Stato) sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Per cui, conclude la Cassazione, la Corte territoriale ha "correttamente escluso la necessità della dichiarazione di interesse culturale, sostenuta dai ricorrenti, in quanto i beni in questione sono stati rinvenuti nel sottosuolo, e dunque appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato". Essendo però stati trovati nella disponibilità degli imputati, contro di essi è scatta la sanzione penale.