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di Alberto Perduca

La Voce e il Tempo, 2 agosto 2026

Alimentata da recenti fatti di cronaca, la delinquenza minorile continua ad essere trattata dalle forze di governo come emergenza da contrastare soprattutto con il ricorso allo strumento penale. All’inizio del luglio 2026, alla Camera si inizia ad esaminare la proposta di legge volta a ridurre a 13 anni la soglia minima per l’imputabilità. Quest’ultima si fonda sulla capacità di intendere e di volere e in sua mancanza nessuno può essere sottoposto a pena per il reato commesso. Pur elaborato in un contesto autoritario, da quasi un secolo il Codice penale stabilisce un regime differenziato di imputabilità in relazione all’età. In particolare, la esclude per gli infraquattordicenni mentre esige che venga accertata in concreto per coloro che hanno compiuto già i 14 ma non ancora i 18 anni.

Nel primo caso si parla di non imputabilità assoluta mentre nel secondo di non imputabilità relativa. La proposta di legge, presentata da Forza Italia, intende limitare ai soli infra-tredicenni la non imputabilità assoluta. Nello stesso mese di luglio, anche il Governo si attiva ed approva un proprio disegno di legge ove si prevede che tra i 14 e 18 anni, la capacità di intendere e di volere va presunta fino a prova contraria. Con un totale ribaltamento della regola in vigore, costoro mutano da presunti non imputabili a presunti imputabili.

In un videomessaggio, il Presidente del Consiglio presenta il provvedimento all’insegna della - ennesima- risoluta svolta di politica penale. Stando alle sue parole, radicale è il principio ispiratore secondo cui “chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare. Sempre. Anche se ha quindici o sedici anni”. Ed altrettanto fermo è l’intento di colpire “punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro nulla”.

Al di là dei toni perentori dell’annuncio, il disegno governativo - al pari della proposta parlamentare -conferma la tendenza alla forte espansione del diritto penale nella legislatura in corso. All’incremento del numero dei reati e all’inasprimento delle sanzioni - non di rado di dubbia efficacia e di incerto equilibrio tra sicurezza e libertà - si aggiunge adesso il proposito di ridurre la platea dei non imputabili in ragione della loro età. Senonché, come già avvenuto per altri provvedimenti, l’auspicata stretta sui minori non si fonda su alcuna verifica di necessità.

Come ben ricordato dalla tempestiva presa di posizione dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, per i minori tra i 14 e 18 anni la presunzione relativa di non imputabilità rappresenta “una regola necessaria quando si è di fronte ad una personalità in formazione”. Per questo occorre valutare in concreto la maturità del minore per decidere se, in relazione alle peculiarità del reato commesso, sia capace di intendere e di volere. In proposito, la prassi giudiziaria non mostra tracce di indulgenza o lassismo.

Nel 2024, sugli 11.846 procedimenti penali celebrati a carico di minori rientranti in tale fascia, “i giudizi definiti per immaturità sono stati lo 0,54% del totale”. In assenza di altre e riscontrabili ragioni, riesce dunque difficile comprendere come 64 casi, in un anno, di constatata non imputabilità di giovani tra i 14 e 18 anni abbiano potuto generare nei “ragazzi” quel senso di “poter fare come vogliono”, così grave e diffuso da indurre il Governo ad intervenire con il disegno di legge. Merita poi preoccupata attenzione quanto affermato dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale secondo cui l’accertamento della capacità di intendere e di volere, in quanto condizione essenziale affinché l’autore di un reato possa venirne rimproverato e risponderne, “non tollera schemi presuntivi”.

Non solo, ma semplificarne la disciplina dell’imputabilità a fini di deterrenza “significa attribuire all’arma penale una funzione che essa non può svolgere e rinunciare ad affrontare le cause più profonde della devianza minorile attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione”. E se, ancora una volta, la priorità della scelta penale si rivelasse rassicurante ma illusoria?