di Gabriele Terranova*
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2022
Con una recente decisione (Ord. 16/06/2022, n. 9092), il Tribunale di Sorveglianza di Bologna si conforma all’orientamento giurisprudenziale già percorso da altre decisioni di merito (in particolare Trib. Sorv. Firenze, 29/10/2020, n. 3341), in attuazione delle due decisioni della Consulta (Sent. nn. 32/2020 e 193/2020) che hanno modificato il tradizionale approccio interpretativo in materia di successione di leggi in materia di esecuzione penale.
Quest’ultimo, muovendo dall’affermazione della natura processuale delle norme relative all’esecuzione penale, ne regolava la successione, in caso di modifiche normative (prive di disciplina transitoria), alla luce del principio tempus regit actum.
La Consulta ha invece riconosciuto la necessità di estendervi l’applicazione del divieto di retroattività sancito dall’art. 25 c. 2 Cost. “allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena”.
L’intervento dei giudici bolognesi scaturisce dall’istanza di un condannato all’ergastolo in espiazione di un cumulo comprendente più titoli riconducibili a reati ostativi di prima fascia (associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidi qualificati da connotazione mafiosa, pur in difetto di formale contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 152/1991).
Il condannato, che non risultava avere mai collaborato attivamente con la giustizia, chiedeva il riconoscimento della collaborazione inesigibile ai sensi dell’art. 4 bis c. 1 bis O.P., in funzione dell’ammissione alla semilibertà, oggetto di altra istanza già pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Sorveglianza, ma il collegio ha ritenuto di dover preliminarmente stabilire se il riconoscimento della collaborazione, nelle sue varie possibili accezioni normative (effettiva, impossibile o inesigibile), dovesse necessariamente porsi quale condizione per l’accesso al beneficio richiesto.
Ciò in quanto le due già citate decisioni della Consulta avevano già riconosciuto natura di norme penali peggiorative, seppure formalmente operanti solo sul regime dell’esecuzione, delle modifiche normative operate sull’art. 4 bis O.P. dalla l. 09/01/2019, n. 3, c.d. spazzacorrotti (Sent. n. 32/2020), e dal d.l. 18/02/2015, n. 7, in materia di immigrazione clandestina (Sent. n. 193/2020). Analogamente la Corte di Cassazione (Sez. I, 20/03/2020, n. 12845), senza necessità di ulteriori interventi costituzionali, si era pronunciata sull’irretroattività di altre interpolazioni della stessa disposizione operate dalla l. 23/04/2009, n. 38, in materia di reati sessuali.
In tutti questi casi, allungando il catalogo dei reati ostativi, si era esteso l’ambito di applicazione della preclusione all’accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati che non risultassero avere collaborato con la giustizia.
Ovvio quindi, secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna, che allo stesso modo – ovvero con divieto di retroattività - si debbano applicare anche le modifiche apportate dal d.l. 08/06/1992, n. 306, che aveva per la prima volta introdotto la medesima preclusione, individuando nella sola collaborazione con la giustizia lo strumento per superare la presunzione assoluta di pericolosità sociale che attingeva, in quel caso, le persone condannate per reati a connotazione mafiosa, come quelli accertati nel caso esaminato.
E dunque, poiché l’istante aveva riportato condanna all’ergastolo per fatti antecedenti all’entrata in vigore di tale disposizione (e non rilevando le condanne a pena temporanea, oramai tutte integralmente espiate), nessuna preclusione poteva essere ravvisata nei suo confronti in conseguenza delle restrizioni introdotte con quell’intervento normativo.
La conclusione, in realtà, pur nella sua linearità, tale da farla apparire perfino scontata, presenta aspetti meritevoli di attenzione, dal momento che la valutazione rimessa al giudice, al fine di stabilire se debba ritenersi o meno operante il divieto di retroattività della norma sfavorevole successiva, non interessa la materia riguardata dalla modifica normativa (ovvero la tipologia di reati aggiunti al catalogo di quelli ostativi), ma il fatto che la normativa successiva comporti una modificazione della natura della pena, il che si verifica quando le modalità esecutive di questa influiscano sostanzialmente ed in misura significativa sulla concreta afflittività.
É questo un punto su cui i giudici bolognesi non si soffermano esplicitamente, ma che presentava una qualche delicatezza. Se è vero infatti che è parte integrante del decisum del giudice delle leggi che ciò si verifichi allorquando vengono modificati in termini peggiorativi i presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o alla liberazione condizionale, occorre tenere presente che, nel caso di specie, la misura alternativa cui il condannato chiedeva di accedere, la semilibertà, è caratterizzata dal fatto di non incidere sullo status detentionis. Il semilibero, per quanto sia – per definizione – libero a meta, è in realtà considerato a tutti gli effetti dalla normativa penitenziaria un detenuto. Inoltre, il suo concreto regime trattamentale, potrebbe risultare anche non molto dissimile rispetto a quello di altri detenuti nei cui confronti sia stato disposto più semplicemente il lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 O.P., che però non è annoverabile fra le misure alternative alla detenzione.
Il rischio è dunque che, seguendo le linee guida della giurisprudenza costituzionale, si possa giungere a conclusioni difformi nella disciplina di situazioni le cui peculiarità presentano differenze in realtà decisamente sfumate, dovendosi necessariamente tracciare confini netti in un ambito in cui, al contrario, proprio la gradualità e la progressione costituiscono valori primari.
Non resta che auspicare che venga finalmente dettata un nuovo statuto, come oramai da tempo avrebbe imposto la stessa Corte costituzionale, con l’ord. n. 97/2021, e prima ancora dalla Corte E.D.U., con la sentenza Viola c. Italia, all’intera materia dei reati ostativi, specie (ma non solo) se puniti con la pena dell’ergastolo, che riconosca finalmente la possibilità di un percorso di risocializzazione e di ravvedimento anche a chi, per scelta più o meno libera, non abbia prestato collaborazione con la giustizia.
Di certo, affinché ad intervenire possa essere il Parlamento, occorrerà attendere la prossima legislatura, non potendosi ammettere che l’iter del disegno di legge già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati possa rientrare fra le limitate attribuzioni delle Camere già sciolte.
Toccherà dunque alla Corte costituzionale dare intanto una risposta che consenta di porre fine all’inedita attesa di quei quasi 1300 cittadini condannati all’ergastolo ostativo, di cui da oltre un anno è stata certificata la condizione di persone sottoposte a trattamento inumano e degradante, senza che a ciò abbia corrisposto un immediato intervento di ripristino della legalità costituzionale.
*Presidente Camera Penale di Prato e componente Osservatorio Carcere UCPI
SCARICA L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA









