di Stefano Loconte e Giulia Mentasti
Italia Oggi, 27 dicembre 2019
Scatta la custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione fiscale. Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede anche per questo reato tributario sanzioni più severe, salvando solo dalla confisca per sproporzione. Custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione: è legge il decreto fiscale 124/19 (legge 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che anche per questo reato tributario prevede pene più severe, salvando solo dalla confisca per sproporzione.
Precisamente la riforma innalza la pena, portando il minimo da 1 anno e sei mesi a 2 anni e il massimo da 4 a 5 anni di reclusione: ma è proprio quest'ultima modifica del massimo edittale ad avere risvolti pratici di non poco rilievo, se si considera che il codice di rito, all'art. 280 cpp., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ammette la custodia cautelare in carcere.
E se l'inasprimento del trattamento sanzionatorio comporterà conseguenze pratiche particolarmente gravose per i contribuenti che non presentano la dichiarazione, da non sottovalutare anche gli effetti della mutata pena per la dichiarazione infedele dei redditi o dell'Iva.
Il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, fino agli arresti domiciliari, sinora preclusi per gli indagati di tale reato, potranno trovare applicazione: infatti, tenuto conto che il suddetto art. 80 cp ne limita l'operatività a quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, significativa è la scelta del legislatore di innalzare la pena, sinora ricompresa tra l'uno e i tre anni di reclusione, portando il quadro sanzionatorio tra i 2 anni e i 4 anni e 6 mesi di reclusione.
Per l'infedele dichiarazione si assiste anche a un abbassamento delle soglie di punibilità, intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro): si inverte così la rotta intrapresa dalla riforma del 2015, che invece aveva ridotto l'area di rilevanza penale.
No, invece, alla confisca per sproporzione per tali fattispecie: mentre il dl 124/2019 ne aveva ipotizzato, anche per l'infedele e omessa dichiarazione, l'applicabilità, gli emendamenti, approvati dalla camera e confermati dal senato, hanno preferito limitare questa misura ai reati caratterizzati dalla fraudolenza, quali l'uso di fatture false.
Ciò detto, gli aumenti comporteranno anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, tanto alla dichiarazione infedele quanto a quella omessa si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Ora l'iter si allunga, e il pm dovrà chiedere il rinvio a giudizio al gup, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non prosciolga con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del pm e darà l'avvio al dibattimento.
Per evitare il procedimento penale e tutti i suddetti effetti che potrebbero derivarne, il legislatore dà una chance: l'art. 13 dlgs 74/2000 prevede infatti la non punibilità di tali reati se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Unico avvertimento, la regolarizzazione deve essere spontanea, e cioè intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.










