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di Francesco Grignetti

La Stampa, 14 ottobre 2026

La presidente dell’Antimafia proponeva una stretta sui benefici. I magistrati di Sorveglianza decidono senza avere le informazioni. È uno scandalo, quello dei permessi premio elargiti dalla magistratura di Sorveglianza con troppa facilità ai mafiosi, che finora era rimasto nascosto nelle segrete stanze. Ovviamente non era sfuggito alla Direzione nazionale antimafia, né al ministero della Giustizia. E ne era a conoscenza Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, fedelissima di Giorgia Meloni. Si spiega così perché nel luglio 2025 la presidente Colosimo abbia presentato un progetto di legge per rimettere in carreggiata una prassi che stava diventando pericolosa. Già, perché i numeri facevano e fanno impressione. “I permessi premio concessi annualmente ai detenuti - scriveva Colosimo - sono cresciuti in modo significativo: nei primi mesi del 2025, quasi 200 boss mafiosi hanno ottenuto misure premiali”.

Peccato che di quella proposta alla Camera non si sia mai discusso. Depositata e subito dimenticata, nonostante il prestigio della carica. Eppure ci sarebbe molto di cui discutere. La relazione che accompagna il progetto di legge, infatti, è impietosa. Suona come atto di accusa. “Se da un lato - scrive - il legislatore ha inteso limitare l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati recidivi e per gli autori di reati di criminalità organizzata, dall’altro la prassi giurisprudenziale si è talvolta caratterizzata per decisioni non del tutto coerenti con l’esigenza di garantire la sicurezza pubblica”.

Accade infatti che la legge del 2022 voluta dal governo Meloni, quella che al 90% era stata ideata da Piero Grasso, ex senatore del Pd, ma che poi non era stata votata per lo scioglimento delle Camere, prescrive regole severe: prima di concedere un permesso premio a un mafioso, specie se è detenuto al 41bis (e ciò è possibile dopo una sentenza della Corte europea dei diritti del 2019 e dopo che la Corte costituzionale si è adeguata al principio enunciato a Strasburgo) occorre che il magistrato di sorveglianza prenda visione di una relazione della Procura competente sull’area di azione del mafioso, di un parere della Direzione nazionale antimafia, e di un’indagine della polizia. La logica è perfino ovvia. A decidere sull’istanza di un detenuto, mafioso o non, è il magistrato di sorveglianza che segue il carcere dove quello è rinchiuso; può capitare che un magistrato del Friuli debba decidere sulla pericolosità di un boss siciliano.

Eppure non sempre la legge è rispettata. Scriveva sempre Chiara Colosimo di “provvedimenti adottati, talvolta, senza la necessaria (e prescritta dalla legge) acquisizione di elementi di valutazione, spesso disinvoltamente trascurati a causa dei tempi stretti stabiliti”.

Eccola, infatti, la falla nella legge del 2022. Sulla carta il magistrato di Sorveglianza è tenuto ad informarsi sull’uomo che sta per mandare a casa in permesso premio. Se ha davvero rotto i rapporti con il clan. O se ci sia anche solo il rischio che questi rapporti possano essere “ripristinati”. Era in premessa nella sentenza della Corte costituzionale quando ha aperto lo spiraglio ai permessi premio. Ma poi ci si mette la fretta. E se le relazioni di cui sopra tardano ad arrivare, i magistrati di Sorveglianza devono decidere lo stesso. Perché la legge sui benefici del 1975 prescrive un termine draconiano: “In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni”.

E così troppo spesso non solo il magistrato di Sorveglianza decide al buio, ma per di più in splendida solitudine, dato che nella legge del 2022 non era stato assorbito un altro principio caro a Piero Grasso: certe decisioni così delicate, e anche rischiose per i magistrati, magari soggetti a pressioni, meglio farle adottare ad un organo collegiale.

Di qui discendeva la proposta Colosimo (in tutta evidenza suggerita dalla magistratura che si occupa di mafia) affinché fosse rafforzato l’obbligo per il giudice “di richiedere e ottenere i pareri nell’ambito del procedimento per la concessione di benefici” e anche superare il “pericoloso principio introdotto dalla previgente normativa per cui il giudice può decidere anche nel caso in cui le informazioni e i pareri non giungessero nei termini”. Si prevedeva infine che all’udienza per decidere i permessi premio fosse coinvolto il procuratore nazionale antimafia, “il quale potrà svolgere la funzione di pubblico ministero, assicurando una maggiore vigilanza e il coordinamento nella procedura di concessione di tali benefici a soggetti pericolosi”. Riassumendo: il problema è stato visto per tempo. La soluzione è stata rinviata a tempi migliori.