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di Patrizia Maciocchi

 

Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2019

 

La mancata impugnazione dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova fa scattare una preclusione processuale che impedisce di rimettere in discussione, nell'ulteriore corso del procedimento, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per applicare l'istituto. Partendo da questo principio la Cassazione, con la sentenza 27532, ha bollato come inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero che contestava, fuori tempo massimo, la sentenza con la quale era stata dichiarata, in base all'articolo 464-septies del codice di rito penale l'estinzione del reato. Nello specifico, per la pubblica accusa, non si poteva passare un colpo di spugna, grazie all'esito positivo della probation, sui reati tributari commessi dall'imputato, perché mancava il presupposto del risarcimento del danno richiesto dall'articolo 186bis del Codice penale. La Cassazione ricorda che il regime dei rimedi esperibili contro le ordinanze che decidono sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, è improntato, in linea con l'economia processuale, alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura ad eliminarle del tutto e di garantire il massimo favore all'istituto della messa alla prova.