di Marina Crisafi
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2025
La Cassazione ribadisce che l’aggravante di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza impedisce la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in lavoro di pubblica utilità. L’aggravante di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza impedisce l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Lo ha ribadito la quarta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 13150/2025 riportandosi alla consolidata giurisprudenza sul punto.
La vicenda - La vicenda ha per protagonista un uomo dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett. b), 2 bis, 2 sexies e 2 septies Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2250 di ammenda. Il tribunale sostituiva la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità e disponeva la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Avverso detta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna proponeva ricorso per cassazione deducendo l’illegittimità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per violazione dell’articolo 186, comma 9 bis, Cds ricorrendo l’aggravante dell’articolo 186, comma 2 bis, Cds (per aver provocato un incidente stradale), condizione che normativamente osta alla predetta sostituzione.
La decisione - Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. “La norma incriminatrice di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede al comma 9 bis ed al comma 8 bis, infatti - scrivono da piazza Cavour - la possibilità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità solo se il condannato non abbia provocato un incidente stradale”. Peraltro, la Corte di legittimità ha da tempo e più volte chiarito che “ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (cfr. ex multis, Cass. n. 13853/2015).
Costituisce, peraltro, ius receptum della Cassazione, “l’affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 186 e dunque escluda l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S.”.
Condizione preclusiva determinata, prosegue la Suprema Corte, “dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo li normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (cfr. Cass. n. 47276/2012)”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì, pur non escludendo l’aggravante sopraindicata, ha comunque disposto la sostituzione della pena incorrendo pertanto nella denunciata violazione di legge. Per cui, sentenziano dalla S.C., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla conversione della pena detentiva e pecuniaria in Lpu, sostituzione che va eliminata.











