di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Nel processo penale, l'imputato, pur non gravando su di lui un onere probatorio, ha tuttavia un onere di allegazione, in virtù del quale egli è peraltro tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei - beninteso, ove riscontrati - a volgere il giudizio in suo favore.
Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Un'affermazione resa in una vicenda in cui l'imputato, condannato per il reato di omicidio colposo conseguente a incidente stradale, aveva evocato a sua difesa, il tema del malore.
Secondo la Cassazione, quindi, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell'imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile, specie laddove per converso siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
In tema, più in generale, sul tema della distribuzione degli oneri probatori sull'essersi verificato un malore improvviso, è pacifica l'affermazione secondo cui non è sufficiente che tale situazione venga dedotta perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psicofisiche dell'imputato al momento del fatto.
Infatti, in mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile a un'azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata.
Ne deriva che il giudice ben può respingere la tesi difensiva del malore improvviso laddove manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio, l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato), specie se, per converso, emergano elementi idonei a far ritenere che la perdita del controllo del veicolo è stata determinata da altro fattore non imprevedibile (improvviso colpo di sonno) (in termini, cfr. Cassazione, sezione IV, 12 giugno 1991, Esposti; nonché, sezione IV, 30 ottobre 2001, Bonanno; sezione IV, 20 maggio 2004, Oddo).










