di Frank Cimini
Il Riformista, 1 febbraio 2023
I termini delle indagini sono ormai scaduti. Il reato non c’è perché così aveva messo nero su bianco il giudice delle indagini preliminari peraltro aggiungendo: “E chissà se mai ci sarà”. Ma il pm non ha ancora deciso di archiviare o di inventarsi l’ennesimo reato poi cassato. Tiene a bagnomaria l’unico indagato (di cosa? Ah saperlo!). Si chiama Paolo Persichetti ricercatore storico indipendente, si occupa di terrorismo e del caso Moro, le due paroline magiche che in questa democratura impediscono rispetto delle regole e dei diritti.
Il pubblico ministero è per usare una parola oggi di moda “latitante” e forse tra trent’anni lo prendono. Si chiama Eugenio Albamonte, fa parte anzi è il leader della corrente di Area-Magistratura Democratica, quindi è uno di sinistra. E anche molto pieno di sé. Nei giorni scorsi, come avete potuto leggere su questo giornale, aveva intimato nel pieno delle polemiche sulle intercettazioni telefoniche e ambientali al ministro della Giustizia Carlo Nordio di tacere per una decina di giorni. Nessuno ovviamente si era indignato per un pm che esorbitando non di poco dal suo ruolo ordina il silenzio al ministro. Lui Eugenio Albamonte, invece, sta zitto dopo aver condotto un’indagine senza capo né coda a caccia di misteri inesistenti, complicità di chissà quali poteri occulti dietro il gruppo di comunisti rivoluzionari che rapirono il presidente della Democrazia Cristiana.
Il reato al centro dell’indagine è già cambiato cinque volte. Quello più grave, associazione sovversiva finalizzata al terrorismo, partendo dalla diffusione di carte segrete che segrete non erano della commissione parlamentare sul caso Moro, evaporava in pratica immediatamente. Con i termini di indagine scaduti il pm non può fare niente, tranne che tenere nel limbo l’indagato al quale ha già sconvolto la vita dall’8 giugno del 2021 sequestrando di tutto fino alle certificazioni mediche del figlio disabile. Le carte solo di recente dopo l’estrazione della copia forense sono tornate a casa. Ma Albamonte sta zitto, non dice e non fa.
Forse pensava di scoprire chissà che, lui titolare anche dell’indagine in cui aveva chiesto e ottenuto di poter prendere 43 anni dopo i fatti il Dna dei condannati per via Fani e altre persone. Anche lì risultati zero. Pure l’esperimento del laser in loco sentenziava che a sparare furono solo le Brigate Rosse. La stessa realtà accertata in cinque processi e nell’attività di ricercatore svolta dal povero Persichetti. E in più, come se non bastasse, con chissà quali competenze di via Fani ora si occupa pure la commissione parlamentare antimafia per sostenere che furono la ‘Ndrangheta e la banda della Magliana ad aiutare le Br. E, dulcis in fundo, in contatto con i brigatisti nel 1978 c’era anche Paolo Persichetti. Il quale però allora frequentava, avendo 16 anni, un liceo sgarrupato della capitale.
È un paese dove la mamma dei dietrologi è sempre incinta. Sulla rivista “Historia Magistra”, ultimo numero, c’è un articolo a firma di Paola Baiocchi e Andrea Montella due allievi del mitico senatore piccista Sergio Flamigni, dal titolo significativo: “Com’è NATO un golpe: il caso Moro”. Cioè a rapire Moro fu la Nato. Bisognerebbe allora chiedere cosa ne pensa il generale James Lee Dozier rapito poi dalle Br. Dietrologia senza fine.
Con un “costo modesto” per l’impresa giornalistica, afferma la Corte, l’inserzione cioè di una breve nota in calce o a margine e solo su richiesta di parte, che non altera la funzione tipica dell’archivio, si previene “un pregiudizio ben più consistente per l’interessato”. Naturalmente questa tutela si aggiunge alla deindicizzazione.
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, scrive dunque la Cassazione affermando un principio di diritto, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato.
Questa è la strada, prosegue la Corte, per contemperare in modo bilanciato il diritto ex articolo 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.
La Corte ricorda poi la recentissima ordinanza n. 479 dell’11.1.2023 che ha affrontato il tema della configurazione giuridica dell’archivio storico digitale di un quotidiano, negando che si tratti di un prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, con la conseguenza inapplicabilità delle norme sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell’editore della testata giornalistica. Ciò detto, è stato ritenuto che nell’ipotesi in cui il relativo contenuto diffamatorio risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l’inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.











