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di Francesco Machina Grifeo


Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2020

 

Corte di cassazione - Sentenza 21 aprile 2020 n. 12612. Tentata induzione indebita a dare o promettere utilità per l'agente di polizia che durante un'operazione di sgombero chieda 500 euro agli occupanti per l'assegnazione dell'alloggio popolare. Lo chiarisce la Cassazione, sentenza n. 12612, in un passaggio della decisione che ha tuttavia dichiarato l'estinzione del reato.

Il pubblico ufficiale aveva sollevato diversi motivi di ricorso fra cui la riqualificazione della fattispecie in "corruzione", facendo leva sulla particolare spregiudicatezza degli occupanti, non nuovi ad ingressi abusivi e dunque capaci di "trattare in posizione di parità" con l'agente. Puntando sul fatto che, in quanto correi, le loro dichiarazioni non sarebbero più state utilizzabili.

Per la VI Sezione penale che ha annullato la condanna della Corte di appello di Roma perché il reato si è prescritto nelle more dell'impugnazione, la ricostruzione non convince. Il discrimine tra le due figure, spiega infatti la Corte, "non risiede nella verificazione o meno, in concreto, dell'effetto intimidatorio sul privato interlocutore dell'agente pubblico, ma nell'oggettiva idoneità prevaricatrice e costrittiva della condotta di quest'ultimo". E la sentenza impugnata ha motivato "in modo adeguato" sul punto, "descrivendo lo squilibrio nei rapporti di forza tra le parti, in ragione degli effetti condizionanti esercitati sull'atteggiamento psicologico delle vittime dal carattere primario del loro interesse coinvolto, qual è quello all'abitazione".