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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2026

Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 11058/2026, dichiarando inammissibile il ricorso del Pm. Per quanto riguarda la coltivazione industriale della cannabis, ai fini dell’integrazione del reato di produzione di stupefacenti non basta la presenza delle infiorescenze, essendo invece necessario che esse assumano la forma di “prodotto” lavorato o destinato alla filiera commerciale. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 11058 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso del Pm contro l’annullamento del sequestro di una azienda agricola. Nel caso concreto, infatti, erano stati trovati solo dei “residui vegetali”, fuori dall’ambito della norma penale, anche dopo l’ultimo “Decreto sicurezza”. Il Dl 48/2025, che incide sulla legge del 2016 sulla canapa, vieta infatti il commercio, la detenzione, la lavorazione e altra attività ma solo di “prodotti costituiti da infiorescenze”, non della pianta in sé.

Nel corso di una perquisizione presso un’azienda agricola e una florovivaistica di Sassari, la polizia giudiziaria sequestra materiale riconducibile alla coltivazione di cannabis, ipotizzando il reato di cui all’art. 73 del Testo unico stupefacenti. Il sequestro viene convalidato dal pubblico ministero, ma il Tribunale di Sassari lo annulla, per carenza della finalità probatoria, ritenendo lecita l’attività di coltivazione in quanto riconducibile alla disciplina della canapa industriale (legge 242/2016). Il Pm ricorre per cassazione, sostenendo che: le infiorescenze di cannabis restano sostanze stupefacenti, a prescindere dal contenuto di THC; la loro detenzione e lavorazione integrano comunque reato; il Tribunale avrebbe impedito gli accertamenti tossicologici annullando il sequestro.

La Corte di cassazione, però, dichiara il ricorso inammissibile, confermando l’annullamento del sequestro. La Suprema corte riprende i passaggi principali delle S.U. del 2019 (n. 30475) per affermare che “la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, non contempla l’estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa”, ne consegue che non possono essere realizzati “prodotti diversi da quelli elencati dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina”.

La Corte richiama poi il testo della novella 2025 che ha “delineato in maniera chiara l’ambito applicativo della normativa”, in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità. L’art 18, alle lett a) e b) - ricorda la decisione - ha introdotto un nuovo comma 3-bis dell’art. 1 della legge n. 242/2016 e un nuovo comma 3-bis dell’art. 2 della legge 242/2016 (che esclude dall’ambito della legge 242/2016 la detenzione, lavorazione e commercializzazione di infiorescenze e relativi derivati, anche semilavorati, assoggettandoli al Testo unico stupefacenti).

Tornando al caso concreto, secondo la Cassazione il Tribunale ha spiegato come il “compendio probatorio consenta la riconduzione delle coltivazioni in esame nel novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, a date condizioni, la rilevanza penale della coltivazione dell’imprenditore agricolo”. Mentre i residui trovati nei magazzini riguardavano “piante non sottoposte a lavorazione”.