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di Giuseppe Amato


Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2019

 

Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 30 ottobre 2019 n. 44141. In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, continua la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2019 n. 44141, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l'ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Prevenzione, assicurazione e sorveglianza - È principio pacifico quello secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (tra le tante, sezione IV, 15 giugno 2011, Merico e altri, che, da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto corretto che fosse stata affermata la responsabilità del datore di lavoro, essendosi addebitato a questi, pur in presenza di una delega, l'omesso controllo sull'attività del delegato, in presenza di violazioni alla normativa antinfortunistica non solo evidenti, ma anche espressamente segnalate dal professionista incaricato di redigere il piano operativo di sicurezza; nonché, Cassazione, sezione IV, 5 maggio 2011, Giordano e altri, che, per le stesse ragioni, nella specie, la Corte ha escluso potesse valere come delega il semplice richiamo in un contratto delle funzioni cui erano chiamati alcuni dipendenti, sul rilievo che mancava una manifesta e inequivoca volontà di "trasferire" ad altri propri compiti, con attribuzione dei conseguenti poteri, anche di spesa).

Caratteristiche del preposto - Per l'effetto, il preposto - ai fini di una valida delega - deve essere persona tecnicamente idonea e capace, che abbia volontariamente accettato l'incombenza, nella consapevolezza degli obblighi che vengono su di lui a incombere, e sia fornita di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, e sempre che il datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che a lui fa capo, non si esima, comunque, dall'obbligo di sorvegliare e accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri all'uopo conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute.

Obbligo, quest'ultimo, che va comunque ragguagliato alle connotazioni del caso concreto, tra le quali l'organizzazione dell'impresa ed eventualmente la episodicità del fatto e la estemporaneità dei comportamenti serbati: esso, difatti, non può estendersi sino a richiedere la continua presenza sul luogo del datore di lavoro, amministratore di società di notevoli dimensioni, in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti (cfr. Cassazione, sezione IV, 26 giugno 2014, Lucchi).