sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Tiziana Roselli

Il Dubbio, 10 gennaio 2024

Piazza Cavour conferma che la richiesta di ristoro per l’ingiusta detenzione può essere avanzata solo direttamente dalla parte interessata o tramite un rappresentante munito di una procura speciale. L’istanza di riparazione è, spiega infatti la Cassazione, un atto che racchiude in sé la stretta relazione tra chi ha subito l’ingiustizia e l’azione legale che ne consegue. Tuttavia, quest’ultima va proposta con attenzione a dettagli procedurali fondamentali, è il senso dalla sentenza numero 48559/ 2023 emessa dalla IV sezione penale della Suprema corte. Il caso di un uomo, coinvolto in un procedimento penale legato a un’accusa di rapina, ha visto emergere un nodo legale intorno alla richiesta per l’ingiusta detenzione patita nel corso del procedimento. Dopo essere stato assolto dal Tribunale di Napoli Nord, l’imputato ha avanzato l’istanza di ristoro. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto la richiesta, evidenziando la mancanza di una procura speciale necessaria per avviare il procedimento di riparazione come previsto dall’articolo 314 del codice di rito. La Corte territoriale ha rilevato come la procura speciale allegata non era esaustiva riguardo alla richiesta di riparazione, mancando di dati essenziali quali la data di rilascio e specifiche relative al procedimento in corso.

Il ricorso in Cassazione, presentato dalla difesa, si è basato su due punti chiave: la trasmissione della procura speciale tramite Posta Elettronica Certificata insieme alla richiesta di riparazione e il presunto orientamento meno formalistico adottato dalla Corte di Cassazione in precedenti pronunce.

La decisione della Corte Suprema ha respinto le argomentazioni avanzate, focalizzandosi su vari aspetti che hanno influenzato il giudizio. Innanzitutto, ha ribadito l’importanza dell’articolo 315 del codice di procedura penale che sottolinea la necessità di presentare direttamente l’istanza di riparazione, stabilendo appunto che questa può essere avanzata soltanto dalla parte interessata o tramite un rappresentante legale autorizzato, come specificato nell’art. 645 del medesimo codice. Piazza Cavour, inoltre, ha segnalato che la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione rappresenta un atto strettamente personale della parte coinvolta o del procuratore speciale nominato secondo le disposizioni del codice di procedura penale. Si è precisato che il difensore non è abilitato a presentare tale richiesta, poiché la legge intende preservare l’autenticità e l’origine chiara dell’iniziativa, garantendo che questa derivi direttamente dalla volontà dell’interessato. La Corte ha anche evidenziato che le imprecisioni formali presenti nella procura speciale non la invalidano, ma a condizione che tali irregolarità non compromettano la chiara volontà della parte di conferire al difensore un mandato specifico riguardante la richiesta di indennizzo. Si è sottolineata l’importanza di un collegamento chiaro tra la procura speciale e la richiesta di riparazione presentata. Nel caso specifico esaminato, la procura speciale emessa in modo separato non conteneva riferimenti identificativi al procedimento nel quale si era verificata l’ingiusta detenzione oggetto della richiesta di riparazione avanzata.