di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 4422. La Cassazione, sentenza n. 4422 di ieri, allarga le maglie dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La somma liquidata non può infatti essere semplicemente il frutto del calcolo aritmetico dei giorni di privazione della libertà ma, se specificamente allegati, deve tener conto dei diversi pregiudizi subiti dalla vittima, sia di natura morale che patrimoniale. La III Sezione penale ha così accolto il ricorso di un uomo che aveva trascorso 16 mesi agli arresti, tra carcere e reclusione domiciliare, perché "gravemente indiziato" di far parte di una associazione criminale di Eboli dedita allo spaccio di hashish tra il 2005 ed il 2009. L'uomo venne poi assolto dal Tribunale di Salerno, con sentenza divenuta definitiva.
La Corte di appello di Salerno accolse l'istanza di riparazione liquidandogli la somma di 28.946,90 euro per i 474 giorni di ingiusta detenzione (di cui 17 in carcere e i restanti 457 in regime di arresti domiciliari), applicando sulla cifra scaturente dal calcolo aritmetico (57.893,91 euro, corrispondenti a 235,82 euro per ogni giorno di custodia cautelare e 117,91 euro per ogni giorno di arresti domiciliari), la decurtazione della metà per la "colpa lieve del ricorrente, consistente nel silenzio serbato durante l'interrogatorio di garanzia". Contro questa decisione la vittima propose ricorso lamentando che non aveva tenuto conto degli ulteriori danni subiti. La IV Sezione penale (sentenza n. 39159/2018) gli diede ragione sostenendo che la Corte territoriale si era limitata ad una mera moltiplicazione "senza fare cenno alle gravi lesioni allegate, concernenti la sfera personale, lavorativa e abitativa".
In sede di rinvio la Corte di appello di Salerno alzò la cifra portandola a 38.946,90 euro. Ma la vittima, e veniamo al ricorso di oggi, ha nuovamente adito con successo la Cassazione. Per i giudici, infatti, non si può sottacere, ad esempio, che a seguito dell'arresto e della successiva detenzione, il ricorrente "fu costretto a lasciare il posto di lavoro (di autista addetto alla logistica di una società operante ne settore "catering per eventi"), per essere riassunto solo il 20 giugno 2014, ovvero dopo un anno e otto mesi dalla fine della detenzione".
Dunque, prosegue la sentenza, "pur dovendosi ribadire la natura indennitaria e non risarcitoria del ristoro e pur potendosi ritenere legittima la conseguente valutazione equitativa, occorre tuttavia evidenziare che in presenza di una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all'ingiusta restrizione, occorre valutare l'effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l'incremento dell'indennità calcolata in via aritmetica, imponendosi un'adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo". In definitiva, pur avendo il giudice del rinvio correttamente riconosciuto un aumento dell'importo, "è tuttavia mancato un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente e ai criteri ritenuti idonei a giustificare riconoscimento della somma ulteriore". Spetterà dunque di nuovo alla Corte di appello di Salerno, in sede di secondo rinvio, effettuare la liquidazione seguendo i criteri ermeneutici espressi dalla Cassazione.










