Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Impugnazioni penali - Provvedimenti impugnabili - Provvedimento di natura interlocutoria - Controversia su proprietà beni sequestrati - Inoppugnabilità. In tema di inoppugnabilità del provvedimento con il quale il giudice penale rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose poste sotto sequestro, in assenza di una previsione espressa di legge e dunque al di fuori dell'ambito delineato dall'articolo 568, comma 1, c.p.p., per stabilire se i controlli impugnatori siano oggetto di tacita previsione, occorre fare riferimento alla natura dell'atto e alla sua capacità di incidere sui diritti, e, in generale, sulle posizioni soggettive delle parti. Gli atti meramente ordinatori, che non provvedono sulle pretese delle parti e che si limitano a collocare secondo un diverso ordine processuale il momento di valutazione e quindi di decisione delle richieste, non sono impugnabili.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2018 n. 31088.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie. È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale (nella specie il Tribunale del Riesame), investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 agosto 2014 n. 35665.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione. Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti a giudice civile, è inoppugnabile. Per identità di ratio, deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con il quale il predetto provvedimento di rimessione sia stato emesso in sede riesame, in primis per il principio di tassatività delle impugnazioni - non essendone espressamente prevista l'impugnabilità, e comunque per il suo carattere meramente interlocutorio, che lo rende non assimilabile al provvedimento che abbia deciso in ordine ad una richiesta di riesame.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 giugno 2010 n. 23662.
Esecuzione - Impugnazioni - Provvedimenti giurisdizionali - Aventi contenuto ordinatorio e non decisorio - Impugnabilità - Esclusione. Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio - e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva della Stato - esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul "petitum", sì da non determinare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà, aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'articolo 676, comma secondo, cod. proc. pen.).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 ottobre 1995 n. 3724.