ansa.it, 18 luglio 2026
Si dà se la disoccupazione è involontaria, anche in caso di scarcerazione. L’Inps dà indicazioni sul diritto alla Naspi dei detenuti spiegando che, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, con l’ulteriore conseguenza che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario può considerarsi come involontaria in alcune fattispecie aprendo così alla possibilità di accesso alla Naspi. Si ha diritto alla Naspi in caso di scarcerazione per fine pena, per trasferimento di carcere, in caso di fine progetti e in caso di passaggio a misure alternative al carcere.
La cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato. Pertanto, in questo caso è possibile applicare la tutela previdenziale della Naspi. “La cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena, si legge, costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione Naspi, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente”.
Si ha diritto alla Naspi anche nel caso della cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto. “Lo stato di disoccupazione che ne consegue - si legge - è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria”.
La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena costituisce causa di disoccupazione involontaria. “Non rientra infatti nella sfera di disponibilità dell’interessato la decisione di cambiare (o non cambiare) il luogo in cui espiare la pena né quella di rifiutare il trasferimento al fine di evitare la cessazione del rapporto di lavoro”. La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa alla detenzione costituisce causa di disoccupazione involontaria e non preclude il diritto alla Naspi, ove siano soddisfatti gli altri requisiti normativi.
“La possibilità di fare ricorso alla misura viene sì vagliata a seguito di iniziativa dell’interessato, che presenta apposita istanza, ma la concessione e la concreta attivazione della misura richiedono un procedimento valutativo circa la sussistenza dei presupposti di legge ed un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di tal ché non si può affermare che siano frutto di una decisione unilateralmente assunta dal lavoratore”, Si configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla Naspi.
In questi casi a cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (cosiddetto. ticket di licenziamento) dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità Naspi a prescindere dall’effettiva fruizione. Non è riconosciuto l’accesso alla Naspi per il lavoro in rotazione. Ai fini del riconoscimento della Naspi non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.










