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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 6 marzo 2025

Nel cuore di una crisi ormai cronica, il sistema penitenziario si trova a fare i conti con una realtà insostenibile: 62.132 detenuti costretti a convivere in strutture progettate per accogliere appena 46.910 persone, con un tasso di occupazione pari al 132,4%. I dati, emersi nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta dalla Conferenza Nazionale dei Garanti, dipingono un quadro allarmante che ha spinto, lo scorso lunedì, i garanti dei detenuti - capitanati dal portavoce dei Garanti e Garante campano Samuele Ciambriello - a manifestare per chiedere interventi urgenti e strutturali.

Il sovraffollamento non è solo un problema quantitativo, ma si traduce quotidianamente in condizioni di vita degradanti per i detenuti, con un impatto diretto sulla salute mentale e fisica degli stessi. Numerosi casi di suicidi e tentativi di autolesionismo testimoniano il peso insostenibile di un sistema che, oltre a non garantire spazi adeguati, fatica a fornire un supporto psicologico e riabilitativo efficace. La crisi, dunque, non è solo un’onta istituzionale, ma un grave affronto ai diritti umani e alla dignità delle persone detenute. Nel mezzo di questo scenario, emerge la proposta di Irma Conti, membro del Collegio del Garante Nazionale dei Detenuti. Secondo i suoi dati, ben 19.000 detenuti, con pene residue fino a tre anni, potrebbero - in linea teorica - beneficiare di misure alternative alla detenzione. Purtroppo, la realtà è ben diversa: la burocrazia, con le sue procedure interminabili e labirintiche, si erge come un ostacolo insormontabile, impedendo a molti di accedere a soluzioni più umane e risorse riabilitative. Il sistema, infatti, è vincolato non solo dai limiti fisici degli edifici, ma anche da una gestione amministrativa che rischia di soffocare, almeno, l’utilizzo delle leggi già esistenti, come i benefici.

Proprio in questo contesto si delinea una proposta innovativa e, seppur futuristica, decisamente pragmatica: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella fase ricognitiva delle istanze per le istruttorie finalizzate all’adozione di misure alternative e alla scarcerazione. L’idea è quella di sfruttare algoritmi capaci di esaminare in maniera rapida e accurata le numerose richieste burocratiche, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici dell’esecuzione penitenziaria e, allo stesso tempo, garantendo una valutazione - almeno sulla carta - più obiettiva e tempestiva delle pratiche. In questo modo, l’AI potrebbe trasformarsi nel “cavallo di Troia” che apre la porta all’impiego di tecnologie avanzate in vari ambiti del sistema penitenziario, dalla gestione dei detenuti al supporto nelle attività riabilitative, passando per la formazione e la selezione del personale.

Il progresso non si può fermare ed è inevitabile che si debbano affrontare le sfide, prevenendo ogni forma di stortura. Per questo, lo scorso anno il Consiglio d’Europa ha elaborato un documento che offre un quadro normativo e deontologico estremamente dettagliato sull’uso dell’AI e delle tecnologie digitali nel contesto penitenziario e della probabilità. Il documento, frutto di un attento esame delle condizioni operative delle strutture carcerarie, evidenzia alcuni punti chiave. Innanzitutto, ribadisce l’importanza di utilizzare l’intelligenza artificiale nel rispetto assoluto della dignità umana e dei diritti fondamentali, garantendo sempre la massima trasparenza. In altre parole, anche quando si fa ricorso a tecnologie automatizzate, è imprescindibile che il rispetto per la dignità e i diritti delle persone non venga mai compromesso. Inoltre, il documento sottolinea come ogni sistema di AI debba operare in linea con le normative vigenti a livello nazionale e internazionale, assicurando che, in caso di eventuali danni, vi sia una chiara responsabilità nell’uso di tali tecnologie.

Il documento chiarisce sin dall’inizio cosa si intende per “intelligenza artificiale” e “tecnologie digitali correlate”, spiegando che tali strumenti devono essere concepiti come un supporto al lavoro umano, piuttosto che come sostituti dei professionisti che operano nei servizi penitenziari e di probabilità. In questo modo, l’innovazione tecnologica si integra armoniosamente con l’essenza stessa del lavoro riabilitativo, mantenendo intatto il valore del contatto umano. Il testo prosegue evidenziando una serie di principi etici e organizzativi fondamentali. Innanzitutto, sottolinea che l’impiego dell’AI deve essere strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti, evitando l’introduzione di strumenti troppo invasivi che potrebbero nuocere al benessere delle persone interessate. Ogni decisione automatizzata, infatti, deve essere sempre spiegabile e soggetta a una revisione umana, in modo da permettere il controllo e, se necessario, la contestazione dei processi decisionali. Particolare attenzione è riservata anche alla protezione dei dati e alla tutela della privacy. Il documento impone che le informazioni raccolte siano gestite con il massimo rigore e conservate solo per il tempo strettamente necessario, adottando il principio della minimizzazione. In pratica, si suggerisce di utilizzare tecniche di anonimizzazione laddove possibile, così da ridurre al minimo i rischi di abusi o violazioni della riservatezza.

Infine, il documento distingue chiaramente tra gli usi dell’AI finalizzati alla sicurezza e all’ordine e quelli orientati al reinserimento sociale. Da un lato, gli strumenti per il monitoraggio e la gestione del rischio devono essere sempre affiancati da un controllo umano e applicati in modo proporzionato. Dall’altro, l’AI può offrire un valido supporto nella valutazione oggettiva del rischio di recidiva, facilitando la predisposizione di piani personalizzati di riabilitazione. Tuttavia, è essenziale che le decisioni finali non siano affidate esclusivamente alla tecnologia, ma che siano prese da operatori qualificati in grado di integrare il giudizio umano con i benefici offerti dagli strumenti digitali. L’adozione di tali linee guida rappresenta un passo fondamentale per l’approccio dell’AI nel sistema penitenziario.

Tale impiego, se attuato nel rispetto dei principi etici e dei diritti umani, potrebbe non solo snellire il percorso burocratico - rendendo possibile, per esempio, l’uscita anticipata di migliaia di detenuti con pene residue brevi - ma anche instaurare un nuovo modello di gestione penitenziaria che metta al centro la riabilitazione e il reinserimento sociale. Non diffidenza, anche perché sarà inevitabile a lungo termine, ma piena regolamentazione. Ma soprattutto che non diventi l’alibi per non fare riforme penitenziarie volte al carcere come l’estrema soluzione. “L’articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo una tradizione centrata sul carcere, ma la Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia sempre la pena più adeguata”, disse Marta Cartabia quando era presidente della Consulta e prima di diventare ministra della giustizia. Ma di misure deflattive non se ne parlò all’epoca, così come non se ne parla oggi.