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di Giovanni M. Jacobazzi


Il Dubbio, 1 settembre 2020

 

In vigore la riforma. Tutele per la privacy, ma restano ombre. Entra oggi in vigore la nuova disciplina degli ascolti. Al pm spetterà il ruolo di primo piano: sarà lui, infatti, a decidere cosa è rilevante per le indagini e cosa non lo è. Le intercettazioni irrilevanti saranno coperte dal segreto e non potranno mai essere pubblicate. Quelle rilevanti, invece, verranno inserite nel fascicolo, saranno pubbliche e quindi potranno essere diffuse.

Il pm dovrà poi vigilare affinché nella trascrizione delle intercettazioni non siano riportate espressioni "sensibili". La norma vale anche per le intercettazioni rilevanti, che dovranno essere "depurate" dai dati sensibili e coperti dalla disciplina sulla privacy. Sarà consentito, poi, l'uso dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata.

Riguardo l'esecuzione delle intercettazioni, la trasmissione dei verbali, la comunicazione ai difensori (che avranno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni) e il procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza, la norma riprende il testo attualmente vigente. Lo stralcio potrà riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Vengono ripristinate le disposizioni relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipi il pm ed il difensore; quest'ultimo potrà estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e potrà far eseguire copia. Come in passato, il gip disporrà la trascrizione integrale delle registrazioni, o la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, da acquisire poi con le forme della perizia tecnica.

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, saranno conservati integralmente nell'apposito "archivio digitale" delle intercettazioni gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Tutti gli atti custoditi sono coperti dal segreto, con l'eccezione soltanto dei verbali e delle registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo delle indagini, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.

I difensori potranno procedere con gli ascolti successivamente al deposito per la difesa di verbali e registrazioni. Tale deposito potrà avvenire in tre casi: dopo la conclusione delle operazioni di intercettazione, con l'avviso di conclusione delle indagini, nel caso di giudizio immediato.

Gli ascolti avverranno in una sala dedicata. Le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo dei trojan, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, saranno estese anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio.

Viene consentita l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o di delitti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale. Essendo la riforma a costo zero sono state sollevate perplessità da parte di alcuni procuratori. In particolare per le dotazioni tecnologiche che dovranno supportare le attività. Piccola nota per i giornalisti: niente carcere per chi viola il divieto di pubblicazione delle intercettazioni.