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di Carlo Melzi d’Eril e Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2024

Diritto e informazione. Dalla politica una serie di interventi per rafforzare privacy e presunzione d’innocenza. Inviti del Parlamento a inasprire le misure a carico di editori e giornalisti. Se lo stato della libertà di espressione si misura anche dal punto di equilibrio di volta in volta raggiunto fra i diritti di cronaca e alla riservatezza, lo scorcio finale della passata legislatura e il tratto iniziale dell’attuale segnano un indubbio arretramento dello spazio lasciato dalla politica all’informazione. Così, già l’amministrazione Cartabia aveva aperto la strada, con il decreto legislativo a tutela della presunzione d’innocenza, accentuando la gerarchizzazione della comunicazione degli uffici giudiziari, condizionandone le modalità (comunicati a detrimento delle conferenze stampa) e subordinandola comunque alla presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico odi necessità per le indagini.

Ma a quel decreto si è poi ancorata, la disposizione, che a breve sarà approvata definitivamente dal consiglio dei ministri, sul divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari, sia integrali sia per estratti. E nel contesto di un ampio, seppure frammentato, intervento sulle intercettazioni, la legge Nordio, in vigore da pochi mesi, ha introdotto da una parte il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto degli ascolti se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, dall’altra l’obbligo di eliminare dai verbali le espressioni che riguardano dati personali sensibili su soggetti diversi dalle parti. Plurime sono poi le sollecitazioni a un inasprimento del trattamento sanzionatorio: innanzitutto i pareri del Parlamento sul divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare chiedono all’esecutivo di valutare misure pecuniarie più pesanti nei confronti sia dei giornalisti sia degli editori.

Ma a primavera molto fecero discutere emendamenti al disegno di legge sulla riforma della diffamazione presentati da Fratelli d’Italia con la previsione del carcere contro giornalisti che avessero consapevolmente e ripetutamente pubblicato fatti falsi. In origine, quando il “nuovo” codice di procedura penale venne approvato, le regole sulla pubblicazione degli atti di indagine del processo penale erano già viziate da un certo bizantinismo. In sostanza non erano ovviamente divulgabili quelli segreti, mentre di quelli non segreti, se si procedeva al dibattimento, si poteva diffondere il contenuto, ma non il virgolettato, fino alla sentenza di secondo grado.

Ciò costituiva il bilanciamento tra gli unici beni giuridici allora considerati rilevanti dal legislatore. Da un lato la libertà di manifestazione del pensiero con il relativo controllo dell’esercizio del potere giudiziario; dall’altro il buon funzionamento del processo penale che, nel sistema tendenzialmente accusatorio del i989, non solo consentiva la segretezza degli atti d’indagine finché la parte non potesse venirne a conoscenza, ma imponeva, con il sistema del doppio fascicolo, che il giudice non avesse accesso a quanto compiuto da - gli inquirenti, salvo eccezioni. In sintesi: non si voleva che il tribunale venisse a conoscenza “a mezzo stampa” di atti espressamente esclusi dal fascicolo per il dibattimento.

Nessuno spazio era concesso allora a riservatezza o presunzione di innocenza, almeno extraprocessuale. Oggi, invece, questi ultimi beni giuridici sembrano essere alla radice delle modifiche legislative, il che determina un certo qual cambio di paradigma. La necessità di tutelare i dati personali di chi è coinvolto nel procedimento è auspicio più che comprensibile, tuttavia sarebbe stato forse sufficiente una applicazione più rigorosa della disciplina in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici.

Meno comprensibile è il riferimento alla presunzione di innocenza, che non pare sia difesa davvero dai divieti di pubblicazione delle ordinanze o delle intercettazioni non ritenute rilevanti dal giudice. Anche qui sarebbe stato più opportuno affidarsi alle disposizioni che impongono la precisione nella informazione giudiziaria, in materia di diffamazione, riservatezza, obblighi deontologici. Il buio imposto allo sguardo della stampa implica il noto rischio che il potere non controllato degeneri. Quello giudiziario, non fa eccezione.