di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 16 luglio 2020
Pubblici ministeri a guardia della privacy nelle intercettazioni. Al bando anche le espressioni offensive non rilevanti per le indagini. È quanto precisa la Procura della Repubblica di Milano, con una circolare (prot. 163/20 del 6 luglio 2020), a firma di Francesco Greco, nella quale si impartiscono direttive a proposito delle norme introdotte dal decreto legge 161/2019.
Sotto la lente dei magistrati milanesi c'è l'articolo 268 comma 2 bis del codice di procedura penale. Per attuare compiutamente questa disposizione, la procura di Milano sottolinea che spetta al pubblico ministero assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti e utilizzabili a fini processuali. In dettaglio, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono tenersi in costante contatto, anche informale, al fine di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. Quando vengono in evidenza casi dubbi, gli agenti operanti devono tempestivamente sottoporli alla valutazione del pubblico ministero, anche per le vie brevi. Il magistrato deve vagliare il contenuto delle intercettazioni e decidere se inserirle o meno nei verbali o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.
Sulle spalle del pm c'è anche la responsabilità di impedire che nei verbali di trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Molto opportunamente la circolare corregge una imprecisione dell'articolo 268 citato del codice di procedura penale, che impropriamente parla di "dati sensibili" (termine risalente all'abrogato articolo 4 del Codice della privacy). Ora si deve parlare, infatti, di "dati particolari".
Una nota alla direttiva in commento, pertanto, precisa che per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati, elencati all'articolo 9 del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) e cioè i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
La direttiva assegna alcuni compiti direttamente alla polizia giudiziaria. E precisamente nei brogliacci di ascolto non si devono riportare espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini, limitandosi a indicare, se possibile, i soggetti coinvolti e inserendo l'avvertenza "conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione". Medesime cautele devono essere osservate nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari e di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine.










