di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2025
Le nuove regole non valgono per alcuni gravi tipi di delitti, tra cui mafia e terrorismo. Impegno del Governo a escludere dal regime i reati del Codice rosso. Limiti temporali più rigidi per le intercettazioni. E controlli del giudice più pesanti sui presupposti per concedere le proroghe. A prevederli è la nuova legge (presentata da Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia) che modificala disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione, approvata in via definitiva dalla Camera lo scorso 19 marzo. Ma i nuovi limiti non valgono per alcuni gravi reati, a partire da quelli di criminalità organizzata. E il Governo si è impegnato, dando parere favorevole durante l’esame degli ordini del giorno, a sottrarre alla disciplina anche i reati del “codice rosso”.
Le regole - Le intercettazioni di conversazioni - telefoniche, telematiche o ambientali, effettuabili anche con virus informatico, nei casi previsti dall’articolo 266 del Codice di procedura penale - sono un mezzo di ricerca della prova che ha una disciplina diversa in base al titolo di reato per cui si procede. Quella ordinaria è più garantiste. Invece la disciplina speciale, regolamentata dal decreto legge 152/1991, lo è molto meno e riguarda diverse fattispecie delittuose. Nel regime ordinario l’autorizzazione all’ascolto è concessa quando vi sono “gravi indizi di reato” e l’intercettazione è “assolutamente indispensabile” per la prosecuzione delle indagini. In quello speciale basta che gli indizi siano “sufficienti” e le captazioni “necessarie”.
Nel primo caso, sino a oggi, la durata non poteva essere superiore a 15 giorni, ma il giudice poteva prorogarla per tutto il tempo delle indagini preliminari (in alcuni casi fino a due anni). Per i reati del regime speciale la durata era - e rimane - di 40 giorni, che possono essere aumentati di altri 20 giorni e comunque proseguire fino alla fine delle indagini preliminari; inoltre, l’intercettazione può essere effettuata con virus informatico e, quando si tratta di criminalità organizzata, è consentita nel domicilio anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Le novità - La nuova legge interviene solo sulla disciplina ordinaria. All’articolo 267, comma 3, del Codice di procedura penale viene previsto, in coda, che “le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.
Nei fatti, quindi, la durata iniziale delle intercettazioni “ordinarie”, che deve essere indicata nel decreto del Pm che le dispone dopo l’autorizzazione del Gip, resta di 15 giorni. Continua anche a essere possibile prorogare le operazioni, con decreto motivato, per periodi successivi di 15 giorni, ma viene fissato un limite complessivo di 45 giorni: per superarlo ora è richiesta una motivazione rafforzata. Il nuovo limite non si applica ai reati (anche tentati) per cui opera la disciplina speciale. Si tratta di: reati di criminalità organizzata, anche monosoggettivi (come l’omicidio) se aggravati dal metodo mafioso o di terrorismo; attività organizzate per il traffico di rifiuti o di stupefacenti; minacce telefoniche; reati informatici e contro l’inviolabilità dei segreti previsti dall’articolo 371-bis comma 4-bis del Codice di procedura penale; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; reati contro la personalità individuale e in materia di prostituzione.
Gli ordini del giorno - Durante l’esame in Aula alla Camera del disegno di legge, il Governo ha dato parere favorevole agli ordini del giorno che lo impegnano ad “adottare le opportune iniziative normative” per estendere il regime speciale delle intercettazioni (e quindi sottrarle in futuro al limite di 45 giorni) per i delitti di violenza sessuale e di genere, stalking, revenge porn e pedopornografia. Si tratta di un impegno per il futuro: per ora l’utilizzo delle intercettazioni nelle indagini per questi reati è soggetto ai nuovi limiti di durata e di motivazione rafforzata per le proroghe. Altri impegni riguardano le intercettazioni indirette: il Governo valuterà interventi che prevedano che per utilizzarle come prova debbano concorrere ulteriori elementi di prova che
ne confermino l’attendibilità. Infine, il Governo si è impegnato a valutare eventuali interventi normativi volti a garantire la genuinità degli esiti delle intercettazioni e l’esclusione di alterazioni a opera di sistemi di intelligenza artificiale.











