di Francesco Carotenuto
L’Unità, 8 maggio 2026
Occorre innanzitutto chiarire ai non addetti ai lavori che l’attuale questione, sollevata dal Procuratore Antimafia Dott. Giovanni Melillo, di modificare - o meglio, allargare - i confini delle intercettazioni, attraverso la modifica o la pura e semplice abrogazione dell’art. 270 c.p.p., non ha nulla a che vedere con la Politica né con l’amministrazione della giustizia né tantomeno con l’amministrazione degli affari interni. È pertanto singolare e fonte di incertezza che la lettera “aperta” del Procuratore abbia come principali destinatari i ministri della Giustizia e dell’Interno, in quanto ai sensi dell’art. 71 Cost. è il Governo quale organo unitario, e non i singoli Ministri, ad avere il potere di iniziativa legislativa.
La questione dell’ambito applicativo delle intercettazioni e quella conseguente della utilizzabilità delle stesse sono, infatti, esclusivamente giuridiche, in quanto è innanzitutto compito del Legislatore contemperare l’esigenza investigativa di ricorrere alle intercettazioni con il valore costituzionale della inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dall’art. 15 della Costituzione.
A tal fine, il vigente sistema processuale penale non solo stabilisce i presupposti e i requisiti necessari per l’utilizzo ponderato e non indiscriminato dello strumento investigativo delle intercettazioni, ma soprattutto ribadisce e regolamenta il principio costituzionale secondo cui il controllo su ogni utilizzo concreto di questo strumento limitativo del diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni private deve essere operato dal Giudice per le Indagini Preliminari con decreto motivato. Ed è l’obbligo di motivazione che consente all’interprete di verificare in ogni singolo caso concreto che il controllo del Giudice terzo sia stato effettivo e non solo apparente.
In questo ambito si colloca l’art. 270 comma 1 c.p.p., che stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Dall’interpretazione sistematica di tale norma discende che tale inutilizzabilità non è solo un limite valutativo, ma determina soprattutto la necessità applicativa di un nuovo controllo del Giudice - e quindi di un nuovo decreto motivato - ogni qual volta emergano, nel corso di intercettazioni autorizzate dal GIP per determinati reati (per i quali siano già stati accertati gravi indizi), ipotesi di reati “diversi”. A meno che tali reati diversi siano talmente gravi (specificamente indicati nell’art. 380 c.p.p.) per cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza. A ciò va aggiunto che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a partire dalle Sezioni Unite del 2020 (c.d. sentenza Cavallo), ha escluso dal divieto di utilizzabilità e dalla connessa necessità di un nuovo decreto autorizzativo i casi in cui i reati diversi siano connessi ex art. 12 c.p.p. e solo se per tali reati l’intercettazione sia ammissibile ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p..
Pertanto, la norma di cui all’art. 270 c.p.p. non fa che ribadire la necessità di un controllo giurisdizionale ogni qual volta emerga la necessità investigativa di ricorrere allo strumento delle intercettazioni e conseguentemente il divieto delle intercettazioni c.d. “a strascico”. E ciò a tutela del diritto costituzionale della libertà e segretezza delle conversazioni private previsto dall’art. 15 della Costituzione. Dai principi di diritto sopra evidenziati discende che la soluzione proposta dal Procuratore Antimafia, consistente nella modifica o nella abrogazione dell’art. 270 c.p.p., solleva non pochi dubbi di illegittimità costituzionale. Del resto, l’attuale sistema di tutela e di controllo costituzionale da parte del Giudice terzo giammai può essere considerato idoneo a vanificare lo forzo di potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.
In primo luogo, i reati elencati nella lettera (quali il traffico di rifiuti, lo scambio elettorale mafioso, il riciclaggio, i reati finanziari, societari e fiscali, la corruzione) non possono essere “travolti” dall’attuale sistema normativo, in quanto gli stessi sono evidentemente connessi ex art. 12 c.p.p. (quali reati-fine) con i reati di associazione mafiosa per i quali sono state autorizzate le intercettazioni, con la conseguenza che queste ultime sono pienamente utilizzabili secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. Lo stesso dicasi per i reati di terrorismo e reati connessi. In secondo luogo, per l’accertamento di tutti i reati indicati è necessario comunque, oltre alle intercettazioni, il ricorso a diversi e più penetranti strumenti di indagine quali l’acquisizione e il sequestro di documenti, consulente tecniche, dichiarazioni testimoniali, solo per fare qualche esempio.
Infine, non ha alcuna valenza giuridica né può rappresentare valida giustificazione alla limitazione del diritto di libertà e segretezza delle conversazioni private l’eventuale “conseguente lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate alla polizia giudiziaria”. Infatti, è di tutta evidenza che si tratta di problematiche legate esclusivamente all’organizzazione amministrativa degli Uffici, i cui costi non vanno contenuti a scapito delle garanzie costituzionali. In conclusione, istanze politiche e auspici di efficienza dell’apparato amministrativo non sempre si conciliano con i principi di civiltà giuridica.











