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di Claudia Morelli


Italia Oggi, 2 marzo 2020

 

Via libera dal Parlamento alla conversione in Legge del Decreto n. 161 del 2019. Intercettazioni, più spazio ai difensori; ma trojan ad ampio raggio e utilizzo dei risultati in procedimenti diversi. Tutto dal 1° maggio prossimo e per i processi penali iscritti a partire dalla stessa data.

Sempre dal 1° maggio entrerà in vigore l'eccezione al divieto di pubblicazione con riguardo alle ordinanze che dispongono la custodia cautelare. I difensori potranno ascoltare e ottenere copia delle registrazioni intercettate, potranno esaminare per via telematica gli atti depositati al termine delle indagini preliminari e chiedere, entro 20 giorni dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari, di integrare la lista delle registrazioni ritenute rilevanti.

Nel contempo, però, dovranno "digerire" il sostanziale ampliamento della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (anche tramite captatore informatico se rilevanti e indispensabili per accertare la responsabilità penale) anche in procedimenti penali diversi da quello in cui è stato autorizzato lo strumento di indagine, sempre che riguardi la stessa categoria di reati.

Quanto al divieto di pubblicazione, anche parziale, esso è esteso a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento. Chissà se il tema "intercettazioni" sarà tra quelli archiviati politicamente, dopo che la camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge 161/2019, che modifica sostanzialmente la riforma "Orlando" (legge n. 103/2017 e decreto legislativo n. 161/2017).

Negli ultimi tre anni, la questione è stata tra quelle ad alta tensione politica e le norme del codice di procedura penale sono state trattate come la tela di Penelope. Elemento "positivo", la circostanza che tutto si sia svolto sulla carta, visto che della riforma Orlando sono state in vigore, in questi tre anni, solo la norma "Daddario" (cioè il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) e l'articolo 6 sulla semplificazione dei presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Dalla legge "Orlando" in poi sono stati diversi i momenti ad alta tensione, tanto che sono state approvate successive proroghe per l'entrata in vigore della riforma (l'ultima, al 1° gennaio 2020 dal decreto legge sicurezza bis). Mentre, nel frattempo, la legge "spazza-corrotti" ha portato con sé una integrazione piuttosto criticata; l'ammissione de l'intercettazione a mezzo captatore informatico (trojan) anche nei luoghi di privata dimora per i reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il provvedimento approvato definitivamente da una parte dispone la proroga della entrata in vigore di tutta la riforma al 1° maggio prossimo e per i processi iscritti a partire dalla stessa data; dall'altra apporta una serie di modifiche sostanziali alla stessa riforma Orlando, in qualche caso riportando i testi del codice di procedura penale alla versione precedente.

Vediamo le modifiche più importanti. Divieto di pubblicazione. Estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento. Trojan. Le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo di captatori informatici, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, potranno essere autorizzate anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

Anche per i delitti contro la pubblica amministrazione, poi, non sarà necessario indicare "i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono". Tuttavia, se il luogo è il domicilio del target, il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità (non sono chiare le sanzioni nel caso ciò non avvenga). I risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore sono utilizzabili anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.).

I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti. Un decreto del ministro della giustizia dovrà definire i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan nei dispositivi portatili. Pubblico ministero. Viene soppressa la norma della riforma Orlando (criticata anche da capi di Procure importanti) che affidava alla polizia giudiziaria l'iniziale valutazione discrezionale su cosa trascrivere e cosa annotare.

Lo deciderà il pubblico ministero, che dovrò anche vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fi ni delle indagini. Il p.m. ha inoltre l'obbligo, una volta concluse le indagini preliminari e se non ha effettuato il deposito, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale.

Un decreto ministeriale dovrà fissare i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; oltre ai criteri sulle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni. Esecuzione delle intercettazioni.

Si torna ad ante 2017 (cioè non cambia nulla) con riguardo alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni; all'immediata comunicazione ai difensori che, in via telematica, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni; all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita e alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale (viene soppresso il procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma Orlando).

Lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza; alle operazioni di stralcio possono partecipare sia il p.m. che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su supporto o carta.

Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale. Estensione dei risultati delle intercettazioni. È stata una delle norme più contestate (unitamente a quella relativa all'estensione dell'utilizzo dei captatori), anche per la direzione contraria assunta rispetto alle Sezioni unite della Cassazione (sentenza Cavallo, gennaio 2020): il provvedimento estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova.

Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento della responsabilità penale. L'avviso della conclusione delle indagini preliminari deve contenere anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal p.m.

La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero.