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di Pieremilio Sammarco*

Il Dubbio, 25 giugno 2024

Si attende dalla Camera dei Deputati il sì definitivo al disegno di legge (C. 1718) voluto dal ministro Nordio per la modifica del codice penale e segnatamente dei reati di abuso di ufficio e di traffico di influenze illecite; ma il testo prevede rilevanti disposizioni in materia di intercettazioni dirette ad assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento penale. Viene infatti introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; per la tutela del soggetto che non è parte del processo, vi è il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni frasi che consentano la sua identificazione; è infine introdotto l’obbligo per il Pm di stralciare dai c. d. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti.

Giustamente il ministro Nordio intende limitare l’uso delle intercettazioni come mezzo della ricerca della prova, considerato altamente invasivo e non sempre affidabile. Basti pensare alla recente vicenda che ha portato agli arresti domiciliari Toti: la frase intercettata “Toti chiedeva finanziamenti illeciti” attribuita a Spinelli in realtà, come si è scoperto, non è stata mai pronunciata e l’aggettivo vero era “leciti”.

Nel 1996 quando il banchiere Pacini Battaglia fu arrestato uscirono delle intercettazioni che lo riguardavano: egli, a proposito di Antonio Di Pietro e del suo avvocato Lucibello, disse: “se li arrestano, per me è solo un piacere… perché a me Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato”. Alle polemiche che subito divamparono, Pacini Battaglia disse che il termine “sbancato” era invece da intendersi “sbiancato”, poi diventato “stangato”, corretto successivamente in “stancato” e poi di nuovo “sbancato”, riferendosi però non alle pretese economiche di Di Pietro e Lucibello nei suoi confronti, quanto alla severità del primo e alla esosità delle parcelle del secondo.

È evidente che, a seconda della trascrizione di quanto proferito dal soggetto intercettato, i significati sono estremamente diversi. A distanza di oltre un quarto di secolo, anche se i dispositivi tecnici sono più potenti, permangono le stesse oggettive difficoltà nella fedele traslitterazione dei file audio delle conversazioni registrate per conto dell’autorità giudiziaria; incidono dei rumori di fondo, parole mal pronunciate, malfunzionamenti tecnici e, non ultimo, errori umani da parte di chi materialmente trascrive i dialoghi, sulla cui involontarietà talvolta può sorgere qualche perplessità.

Al fine di scongiurare dubbi sulla fedele trasposizione dei colloqui registrati, dovrebbe essere sempre consentito alle difese avere la disponibilità dei file audio così da poterli confrontare con le trascrizioni riportate negli atti giudiziari e verificarne la esatta corrispondenza. Ciò che sembra scontato per assicurare un processo privo di errori che possono inficiarne l’esito non viene invece sempre attuato.

Nessuno sostiene che, in questi casi, vi sia da parte dei trascrittori l’intento di alterare le parole ascoltate perché ciò equivarrebbe ad una dolosa manipolazione. Escludendo quindi l’intenzionalità, subentra l’errore umano che le neuroscienze spiegano così: comprendere in modo sbagliato una parola ascoltata è un fenomeno legato alle nostre aspettative, cioè a ciò che pensiamo verrà detto, che produce una ridotta attività di un particolare circuito cerebrale che ha un ruolo critico nell’elaborazione dei suoni del discorso. Pertanto, l’ascoltatore, nell’accingersi alla trascrizione di quanto udito, sarebbe (inconsapevolmente) condizionato da ciò che egli si attende di sentire; in altri termini, la malizia risiederebbe nelle orecchie di chi ascolta.

*Professore Ordinario di Diritto Comparato