di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2020
Scelta delle intercettazioni rilevanti al Pubblico ministero, copia degli atti rilevanti ai difensori, uso dei captatori informatici più ampio, cade il rischio di incriminazione per il giornalista che pubblica l'intercettazione. Queste alcune delle novità più significative contenute nel decreto sulle intercettazioni (Dl 161/2019) in vigore dal 1 marzo 2020. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso, interviene con diverse modifiche sulla riforma Orlando (Dlgs 216/2019), la cui operatività era stata fatta slittare più volte.
Le nuove regole affidano al Pubblico ministero e non più alla polizia giudiziaria, la selezione delle intercettazioni che interessano le indagini "il pubblico ministero - si legge nel testo - dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini".
Non ci sarà l'introduzione del nuovo delitto, previsto nel testo dell'ex guardasigilli, di diffusione di immagini o registrazioni acquisite in modo fraudolento, con il solo fine di danneggiare la reputazione. Un crimine che avrebbe colpito prevalentemente i giornalisti, per i quali restano le regole attuali. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al Pm per la conservazione nell'archivio informatico.
E il deposito deve avvenire entro cinque giorni dalla fine delle operazioni, salvo il rischio di un grave pregiudizio per le indagini: in tal caso il Pm può ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Le conversazioni non importanti ad avviso del Pm saranno segrete ma potranno essere ascoltate dai difensori che potranno anche vedere i verbali al solo scopo di farle inserire tra quelle rilevanti. In caso di dissenso con il Pm la decisione spetterà al giudice.
I difensori possono invece ottenere la copia dei colloqui rilevanti. Per quanto riguarda l'impiego dei virus trojan le intercettazioni tra presenti saranno utilizzabili, anche come prova, per reati diversi da quelli per i quali l'ascolto è stato autorizzato, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-bis del Codice penale, tra i quali rientrano anche i delitti contro la Pa commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Una misura a completamento del percorso di sostanziale parificazione ai delitti di criminalità organizzata, almeno per quanto riguarda la disciplina delle intercettazioni.
Va al procuratore della Repubblica la responsabilità di dirigere e sorvegliare l'archivio digitale. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Ma gli interessati, se la documentazione non è più necessaria, possono chiederne la distruzione, a tutela della privacy, al giudice che ha autorizzato l'ascolto che decide in camera di consiglio. Il provvedimento, che seguirà l'iter parlamentare per la conversione, chiarisce che per le indagini in corso valgono le regole ora in vigore, mentre le nuove scattano per le iscrizioni di reato successive al 29 febbraio 2020.









