di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2025
Possibili deroghe solo se emergono elementi specifici e concreti. Sulle intercettazioni limite di durata a 45 giorni. Nella notte il voto della Camera sull’approvazione definitiva del disegno di legge che, per la prima volta, introduce un limite cronologico alle operazioni di ascolto. Al tetto di 45 giorni è possibile derogare quando l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore è giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, elementi che devono essere oggetto di espressa motivazione. Un intervento che è solo l’ultimo in ordine di tempo di una sequenza che ha visto via via introdurre misure asseritamente a tutela della privacy, freni contro gli ascolti “a strascico”, obblighi di rendicontazione economica per i pm, rafforzamento delle motivazioni sull’uso dei trojan.
Una progressione contestata dalla magistratura che vi vede solo ostacoli anche assai significativi allo svolgimento delle indagini. Sinora il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica modalità e durata delle operazioni. Durata che non può superare i i5 giorni. Tuttavia, qualora siano ancora attuali i presupposti dell’attività di intercettazione, il giudice può autorizzare una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. La legge approvata ieri prevede però un’eccezione, riconoscendo la specificità dei procedimenti per alcuni più gravi reati : in particolare per i reati di criminalità organizzata, per quelli commessi con metodo mafioso o per agevolare un’associazione mafiosa, perle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per i reati commessi con finalità di terrorismo, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, per la minaccia via telefono, peri reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti.
Il limite di 45 giorni non si applicherà alle indagini su questa tipologia di reati, confermando una particolarità prevista già anche in materia di presupposti. Per questi ultimi infatti, già la legislazione attuale prevede che gli indizi da “gravi” scalano a “insufficienti” e l’“indispensabilità” per le indagini si abbassa a “necessità”. Uno sguardo a quanto accade in Europa: in Francia, dopo la riforma del 2016, la durata non può essere superiore a quattro mesi e le operazioni possono proseguire alle stesse condizioni di forma e di tempo, senza che la durata complessiva dell’intercettazione possa superare un anno o due anni nelle indagini per i reati più gravi.
In Germania l’ordine perla sorveglianza delle telecomunicazioni e la sorveglianza acustica al di fuori di locali privati deve essere generalmente limitato a un massimo di tre mesi e non può essere prorogato per più di tre mesi per un totale massimo di sei mesi; la sorveglianza acustica di locali privati, invece, deve essere generalmente limitata a un periodo di un mese e non può essere prorogata per più di un mese. In Spagna la durata massima iniziale degli ascolti è di tre mesi, prorogabili per periodi successivi di pari durata sino ad un periodo massimo di diciotto mesi.











