di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2020
Sulle intercettazioni, la riforma avvalora un'interpretazione estensiva della loro utilizzabilità. Tanto da corroborare decisioni attuali che prendono le distanze da quanto stabilito dalla ormai proverbiale sentenza delle Sezioni unite di poco meno di un anno fa, la n. 51 del 2020.
Questo uno dei passaggi cruciali di una ordinanza del 2 novembre scorso del Tribunale del riesame di Milano nell'ambito di un procedimento a carico di alcuni dipendenti, anche apicali, dell'agenzia delle Entrate. In particolare, attraverso le operazioni di intercettazione, è emerso un quadro accusatorio che vede favorire una serie di utenti dell'ufficio in cambio del pagamento di somme di denaro.
Un "asservimento delle pubbliche funzioni" che si concretizzava, nella gran parte dei casi, nell'estrazione di copie di atti (visure, certificati ipotecari e catastali,) senza riscuotere dai privati le relative imposte. Dalle intercettazioni emergeva la prova delle remunerazioni date dai privati a vantaggio dei pubblici ufficiali, rendendo così possibile la contestazione del reato di corruzione propria, mentre, in altri casi, le attività di intercettazione permettevano di registrare solo la condotta del dipendente pubblico contraria ai doveri d'ufficio, permettendo quindi la qualificazione dei fatti "solo" come abuso d'ufficio.
Ora, il problema dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni si è posto in particolare con riferimento a queste ultime condotte, soprattutto perché le Sezioni unite hanno affermato, in materia di utilizzabilità in altri procedimenti, la necessità che oltre che di un reato connesso a quello o a quelli oggetto dell'autorizzazione, anche che si tratti di reati intercettabili sulla base dei requisiti definiti dall'articolo 266 del Codice di procedura penale.
Una conclusione dalla quale il Tribunale del riesame di Milano prende le distanze sulla base di una serie di considerazioni. Tra queste, la valorizzazione del dato della connessione, per cui i reati indicati nell'autorizzazione e quelli scoperti in seguito sono comunque strettamente collegati, tanto da fare escludere ogni rischio di autorizzazione in bianco.
Inoltre, nel caso di utilizzo probatorio di esiti di intercettazioni disposte nel medesimo procedimento per reati diversi connessi ma non rientranti nei limiti del Codice sull'intercettabilità, non si è in presenza, a dire del Riesame, "di alcuna delle ipotesi tassative di inutilizzabilità patologica del materiale probatorio previste dal Codice".
La possibilità di utilizzo deve poi essere garantita nel segno della "naturale utilizzabilità del risultato di una legittima attività d'indagine". A venire compromesso sarebbe poi anche il principio di rilevanza costituzionale di non dispersione degli elementi di prova, istituendo, tra l'altro, una disparità di trattamento tra indagati nello stesso procedimento in assenza di disposizioni sul diverso utilizzo del materiale probatorio.
Quanto alla riforma, ancora, nella lettura del Riesame milanese, questa si è indirizzata "nel senso di un ampliamento della possibilità di utilizzare le intercettazioni addirittura a prescindere dalla sussistenza di un legame come la connessione (...), atteso che il "nuovo" articolo 270 comma 1 Codice di procedura penale prevede la possibilità d'uso delle risultanze delle intercettazioni in "procedimenti diversi", non più solo per la prova dei delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ma anche dei reati di cui all'articolo 266, comma i Cpp".











