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di Giovanbattista Tona

Il Sole 24 Ore, 29 aprile 2025

Il decreto ora alle Camere permette al prefetto di alleviare il blocco dell’attività. La tutela scatta se è a rischio il sostentamento. Riguarda solo le imprese individuali. Prescrizioni “leggere” per l’impresa a rischio di infiltrazione mafiosa se per effetto dell’interdittiva il suo titolare rischia di perdere i mezzi per il sostentamento proprio e dei suoi familiari. L’articolo 3 del decreto sicurezza (decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025) introduce l’articolo 94.1 nel Codice antimafia (Dlgs 159 del 2011) con il quale si disciplina, nel procedimento che si svolge dinanzi al prefetto per il rilascio della documentazione antimafia, la possibilità di escludere uno o più divieti e decadenze derivanti dall’adozione dell’informazione interdittiva per un anno, prorogabile, se il destinatario è titolare di un’impresa individuale e se a costui e alla sua famiglia verrebbero a mancare i mezzi di sussistenza.

La lacuna legislativa - L’innovazione normativa colma una lacuna più volte segnalata al legislatore. Nell’ipotesi di impresa sequestrata, l’articolo 40, comma 2, del Codice antimafia già stabiliva che il giudice delegato, in presenza di particolari condizioni, potesse concedere all’imprenditore o ai suoi familiari, il sussidio alimentare previsto dall’articolo 147 del Codice della crisi (e prima dall’articolo 47, comma 1, della legge fallimentare) per l’imprenditore sottoposto a procedura concorsuale o per i suoi familiari.

Una tutela simile è prevista anche quando con provvedimento definitivo vengono applicate le misure di prevenzione personali (come ad esempio la sorveglianza speciale) che impediscono di ottenere: licenze o autorizzazione di commercio; concessioni, attestazioni e iscrizioni a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per attività imprenditoriali; contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni che, se già ottenuti, devono essere revocati. Il giudice può infatti escludere decadenze e divieti se il loro effetto fa venir meno i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.

La nuova tutela - Orbene, nonostante l’emissione del provvedimento prefettizio interdittivo (articolo 92 del Codice antimafia) comporti gli stessi effetti delle misure di prevenzione personale, né l’imprenditore colpito né i suoi familiari potevano chiedere al prefetto di valutare la rimodulazione di divieti e decadenze in modo da garantire loro i mezzi di sussistenza.

La norma era stata per questo sospettata di illegittimità costituzionale, ma la Corte costituzionale con la sentenza 180/2022 aveva dichiarato inammissibile la questione; tuttavia aveva invitato il legislatore a sanare questa lacuna (già segnalata dalla stessa Corte nella sentenza 57/ 2020), aggiungendo “che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile (…) e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte”.

Il decreto sicurezza ha colmato questa lacuna. In base al nuovo articolo 94.1 del Codice antimafia, anche il prefetto, nell’emettere l’interdittiva antimafia, può quindi valutare una documentata istanza dell’interessato sulla mancanza di mezzi di sostentamento e disporne le verifiche a mezzo del gruppo interforze istituito in prefettura. Se esclude uno o più divieti e decadenze, può anche prescrivere l’osservanza delle misure previste dall’istituto della prevenzione collaborativa che possono essere concesse in alternativa all’interdittiva quando l’infiltrazione criminale è solo occasionale (articolo 94-bis, commi 1 e 2, del Codice antimafia).

Il prefetto può cioè applicare - modulandole per il caso concreto - le prescrizioni di prevenzione collaborativa al fine di esercitare un controllo sull’attività dell’imprenditore. Questa disposizione non si applica alle società (implicitamente escluse dal riferimento alle sole imprese individuali) e per espressa previsione alle persone condannate con sentenza anche non definitiva, ma confermata in appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, fra cui criminalità organizzata, usura e terrorismo.

La procedura - Nel procedimento di rilascio delle informative antimafia, quando, in presenza dei presupposti dell’interdittiva, il prefetto ne dà comunicazione ai fini del contraddittorio, l’imprenditore può - con istanza documentata - dimostrare che per effetto del provvedimento verrebbero a mancare i mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia. Sull’istanza vanno svolti i necessari accertamenti attraverso verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura. Se la ritiene fondata, il prefetto può emettere l’interdittiva, escludendo uno o più divieti e decadenze previsti dal Codice antimafia (articolo 67, comma 1).

L’esclusione può essere disposta solo se l’interdittiva riguarda persona fisica, titolare di un’impresa individuale. Ha durata annuale ed è prorogabile se permangano i presupposti. Resta ferma la competenza del giudice che può escludere divieti e decadenze che derivano da misure di prevenzione personale, applicate con provvedimento definitivo. Quando esclude divieti e decadenze, il prefetto può prescrivere all’interessato l’osservanza di una o più delle misure di prevenzione collaborativa (articolo 94-bis, commi 1 e 2, del Codice antimafia) previste in caso di agevolazione occasionale.