di Luca Marafioti*
Il Riformista, 25 marzo 2024
Per il recupero di uno spirito garantistico in materia cautelare, il recente ddl Nordio indica la strada del previo interrogatorio all’emissione del provvedimento, con l’inserimento di una serie di nuovi commi nell’art. 291 c.p.p. sul relativo procedimento applicativo. Secondo la novella, il giudice dovrebbe, infatti, procedere ad interrogatorio dell’indagato prima di disporre la cautela, notificando apposito invito a presentarsi contenente descrizione sommaria del fatto, avviso della facoltà di nominare un difensore chiamato a presenziare all’atto, deposito della richiesta cautelare da parte del P.M. con gli atti su cui si fonda.
Tutto corredato da specifiche ipotesi di nullità della misura in caso di mancato rispetto delle previsioni in materia. La modifica proposta pare, pertanto, diretta ad incidere in maniera significativa sul procedimento incidentale cautelare. Triplice ed ambizioso obiettivo: garantire alla difesa un contraddittorio con la parte avversa, aumentare il tasso di garanzie difensive della persona da sottoporre a misura cautelare e, più in generale, concorrere ad una maggiore tutela dell’inviolabilità della libertà personale.
Non si tratta di novità assoluta. Il sistema processuale conosce già forme “minori” di interrogatorio preventivo: in caso di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) o di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 299 c.p.p.). Le figure richiamate non hanno, però, dato grande prova di sé, restando finora prive di incidenza sistematica. Le rondini, insomma, non hanno mai fatto primavera, né contribuito ad elevare il tasso di controllo giurisdizionale della fase cautelare. Eppure, da tempo si discuteva sul deficit di garanzie nella serie procedimentale sinora vigente: emissione della misura cautelare con successivo interrogatorio di garanzia condotto dallo stesso giudice che l’ha emessa, con facoltà di sollecitare al Tribunale della libertà un riesame su presupposti ed esigenze cautelari ritenuti alla base del provvedimento restrittivo. Anche se solo in qualche misura, l’innovazione proposta riecheggia il dèbat contradictoire preventivo nel processo francese, messo anni orsono a dura prova dal disastro giudiziario dell’affaire d’Outreau che travolse imputati ingiustamente detenuti per pedofilia.
L’indiscusso intento garantistico dell’iniziativa di riforma meriterebbe, allora, automatico plauso; se non altro, per la sintomatica fretta con cui la magistratura, associata e non, si è scagliata contro di essa, picconandone il contenuto. Eppure, più della previsione di un contraddittorio anticipato, a contare sembrano le eccezioni di cui essa è circondata. L’interrogatorio non va compiuto, infatti, se sussista pericolo di inquinamento probatorio o di fuga e neppure quando vi sia rischio di reiterazione di un ampio catalogo di reati, secondo consolidate ed occhiute logiche da “doppio binario”, con congegni garantistici inversamente proporzionali al peso del rischio penale per l’indagato.
Perciò, l’innovazione potrebbe coprire un’area limitata, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, delle vicende cautelari, lasciando il sospetto di una mossa politica solo pour èpater le bourgeois. Una perplessità su tutte: lo sfavore, neppure tanto implicito, verso il silenzio dell’indagato. Parlare sembra strada obbligata per chi intenda minare gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Con inevitabile pregiudizio per insindacabili scelte autodifensive di non collaborazione. Percorsi di stampo cooperativo già battuti nel processo a carico degli enti, dove il contraddittorio pre-misura si colora di emenda e collaborazione col sistema per stornare o attenuare responsabilità amministrative da reato. Con buona pace per i paradigmi liberali sul ruolo dell’imputato nel processo e per la clausola di inviolabilità cui l’art. 24 Cost. lega il diritto di difesa.
*Professore ordinario di Procedura penale











