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di Giuseppe Cascini*


Il Dubbio, 19 ottobre 2019

 

Nel ddl che separa le carriere ci sono misure pericolose per l'autonomia di noi magistrati, che invece dovrebbe stare a cuore agli avvocati quale precondizione per la tutela di diritti e garanzie. In questi giorni il Parlamento discute del disegno di legge promosso dalla Ucpi, sulla "separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti". Su questo tema ci siano due piani di discussione che, a mio avviso, vanno tenuti separati. Il primo è quello del dibattito, teorico e politico, sulla unità/separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, tema sul quale da tempo magistrati e avvocati hanno posizioni diverse.

L'altro piano di discussione è, invece, quello della proposta di riforma costituzionale in discussione alla Camera, che contiene una serie di interventi che poco o nulla hanno a che fare con il tema della separazione delle carriere e che riguardano invece direttamente il tema della autonomia e della indipendenza della magistratura. Provo ad indicare per punti gli interventi di cui parlo e a spiegare perché il prodotto offerto al Parlamento è cosa del tutto diversa da quella "separazione delle carriere" che è indicata nell'etichetta. Con l'art. 4 si prevede che le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura sono solo quelle espressamente attribuite dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Dunque, tante delle iniziative assunte dal CSM sui temi della giustizia, e che hanno spesso trovato il consenso degli avvocati, non sarebbero più possibili. Penso, per richiamare solo gli interventi degli ultimi mesi, ai pareri resi dal Csm sul decreto-sicurezza, sulla riforma della prescrizione, sul divieto di abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo.

L'articolo 8 della proposta prevede l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, cioè di quella norma in base alla quale i magistrati si distinguono solo per funzioni, cioè sono tutti eguali, dal Primo Presidente della Cassazione al M.O.T. appena nominato. Abolire questa previsione significa ripristinare il principio gerarchico all'interno dell'ordinamento giudiziario. E credo vada detto con chiarezza che la imparzialità e la terzietà dei giudici italiani, visto che questo è l'obiettivo dichiarato della riforma, non si rafforza certo mettendogli un capo sulla testa.

L'articolo 7 sostituisce il terzo comma dell'art. 106 della Cost. prevedendo che la legge può prevedere la nomina di avvocati e professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante. In buona sostanza si elimina l'obbligo di concorso per l'accesso in magistratura, attribuendo alla legge la possibilità di prevedere forme di reclutamento alternative, senza alcuna limitazione nè di numero né di criteri.

Noi abbiamo già oggi un esempio di giurisdizione che riceve una "provvista" di nomina governativa e non mi sembra che abbia dato frutti tali da consigliare di estendere l'esperienza. Infine, gli artt. 3 e 5 della proposta, nel ridisegnare gli assetti dei due Consigli superiori, quello dei giudicanti e quello dei requirenti, fissano la composizione dei due organi per metà di componenti eletti dai magistrati e per metà nominati dal Parlamento in seduta comune. Questa previsione modifica radicalmente la natura del Consiglio Superiore, privandolo di fatto della sua funzione di governo autonomo. La componente laica, infatti, non avrebbe più la funzione di portare all'interno di una istituzione di governo autonomo il punto di vista esterno dell'accademia e delle professioni, mediato dalla investitura parlamentare, ma parteciperebbe in posizione paritaria al governo (non più autonomo) della magistratura.

Una scelta particolarmente miope, perché uno dei rischi più seri della separazione delle carriere è quello dello scivolamento del Pubblico Ministero nell'orbita del potere politico, e dunque un intervento sulla separazione delle carriere dovrebbe essere accompagnato da misure che tendono a rafforzare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, non certo ad indebolirla.

Insomma, ciò che vorrei proporre è di continuare il confronto sul tema della collocazione ordinamentale del Pubblico Ministero, ma sgombrando il campo da proposte che con quel tema non hanno nulla a che fare e che invece toccano direttamente lo statuto di autonomia e indipendenza della magistratura sancito dalla Costituzione. La separazione delle carriere si può fare con legge ordinaria: si entra per concorso, poi si fa una scelta irreversibile per l'una o per l'altra funzione. Senza bisogno di toccare la Costituzione.

Con questo non voglio certo negare i gravi difetti del sistema di governo autonomo della magistratura, e che emergono con tutta evidenza dalla lettura degli atti di inchiesta pubblicati nei mesi scorsi dai giornali. Ed è chiaro che questi comportamenti dei magistrati agevolano e favoriscono i progetti di riduzione della autonomia della magistratura.

Personalmente sono convinto, e lo dico pubblicamente da anni, che la magistratura ha il dovere di operare un cambiamento radicale nella gestione del potere interno al sistema di governo autonomo, abbandonando definitivamente metodi e prassi, che hanno favorito i comportamenti deviati a cui abbiamo assistito. Ma allo stesso tempo penso che gli avvocati dovrebbero essere al fianco dei magistrati nella difesa della loro autonomia e indipendenza, perché esse sono la precondizione per la tutela dei diritti e delle garanzie delle persone, a cui presidio è posta la funzione del difensore.

 

*Magistrato, consigliere del Csm