quotidianogiuridico.it, 8 marzo 2022
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 1° marzo 2022, n. 7149. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta tendente a ottenere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti del condannato, già detenuto, e del contestuale ordine di esecuzione emesso dal PM.
La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 1° marzo 2022, n. 7149 - nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui essendo la causa di irreperibilità non definitiva, le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto al difensore avrebbero dovuto necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato e non direttamente nelle forme di cui all’art. 161, comma 4, del codice di rito - ha inteso dare continuità al principio, già più volte affermato, secondo cui l’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione definitiva che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio, e ciò per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale, nonché a esigenze di economia e di speditezza processuale.










